Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 non riprende la nozione di autorità giudicante poiché l’articolo 201 CPP si applica alla fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo mediante il rinvio al CPP di cui agli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA.
Il capoverso 2 lettera a ha in particolare l’obiettivo di evitare che l’imputato faccia valere motivi di ricusazione soltanto il giorno dell’esecuzione dell’atto procedurale per il quale è stata emessa la citazione. Come nel procedimento penale ordinario si potrà dar prova di flessibilità se le persone incaricate di eseguire l’atto per il quale è stata emanata la citazione cambiano dopo la citazione317. Anche l’articolo 203 CPP, cui rinvia l’articolo 163 AP-DPA, permetterà una certa flessibilità a condizioni restrittive.
Art. 159 Termini
L’articolo 159 riprende l’articolo 202 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’articolo 160 AP-DPA, che riprende l’articolo 203 CPP, prevede delle eccezioni alle condizioni risultanti dall’articolo 159.
La disposizione di cui all’articolo 202 capoverso 1 lettera b CPP non è ripresa poiché si applica alla fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo in seguito al rinvio al CPP di cui agli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA
Art. 160 Deroghe
L’articolo 160 riprende immutato l’articolo 203 CPP.
Art. 161 Salvacondotto
L’articolo 161 riprende l’articolo 204 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Il capoverso 1 non riprende «chi dirige il procedimento in giudizio» poiché l’articolo 204 CPP si applica alla fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo in seguito al rinvio al CPP di cui agli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA.
Art. 162 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione
L’articolo 162 riprende l’articolo 205 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.
Il capoverso 4 non riprende la nozione di giudice poiché l’articolo 205 CPP si applica alla fase giudiziaria del procedimento penale amministrativo in seguito al rinvio al CPP di cui agli articoli 281 capoverso 3 e 283 capoverso 3 AP-DPA. Riprendendo per analogia l’articolo 64 CPP, il capoverso 4 si pronuncia sulla multa disciplinare e sulle particolarità del rimedio giuridico contro quest’ultima.
317 CR CPP- CHATTON/DROZ, art. 201 N 14 seg.