Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 167–172 Sequestro
Gli articoli 167–172 disciplinano il sequestro nell’ambito di un procedimento penale amministrativo. Nel CPP, applicabile al procedimento penale ordinario, tale provvedimento è disciplinato dagli articoli 280–284.
Nella DPA vigente il provvedimento è retto dagli articoli 45-47, che prevedono nel complesso un sistema coerente ma un po’ succinto. Anche in questo caso conviene seguire il filo rosso che consiste nell’avvicinare la DPA al CPP, più moderno, e quindi l’AP-DPA riprende per quanto possibile il disciplinamento previsto dal CPP, adeguandolo alle specificità del diritto penale amministrativo.
Quanto alle difficoltà relative alla raccolta e alla valutazione dei mezzi di prova contenuti su supporti di dati, le autorità di perseguimento penale amministrativo possono far capo alla polizia comunale e cantonale, a fedpol e a terzi (art. 37, 39 e 57 cpv. 3 AP-DPA; v. i commenti agli articoli 37, 39 e 57 AP-DPA).
Art. 167 Principio
Sotto il profilo materiale, l’articolo 167 riprende l’articolo 263 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. In sostanza, riprende soprattutto il vigente articolo 46 capoversi 1 e 2 DPA.
A differenza dell’articolo 263 capoverso 1 lettera b CPP, il capoverso 1 lettera b non menziona le indennità dovute all’accusatore privato319, poiché la procedura penale amministrativa non conosce tale figura.
Il capoverso 1 lettera d riprende l’articolo 263 capoverso 1 lettera e CPP, introdotto in seguito alla revisione del CPP320. È necessario riprenderlo nell’AP-DPA in quanto l’articolo 71 capoverso 3 CP, che sarebbe applicabile in virtù dell’articolo 2 AP-DPA, è stato abrogato321.
Il capoverso 1 lettera e riprende in particolare il disciplinamento del vigente articolo 46 capoverso 2 DPA per quanto riguarda il diritto di pegno legale. Un tale sequestro presuppone che un diritto di pegno sia previsto in una legge amministrativa, come ad esempio l’articolo 82 LD322.
L’AP-DPA non riprende il motivo di sequestro di cui all’articolo 263 capoverso 1 lettera c CPP, poiché non vi è una vera e propria persona lesa nel procedimento penale amministrativo.
Quanto alla competenza della polizia, il capoverso 3 deve essere messo in relazione con l’articolo 155 capoverso 1 lett. b AP-DPA. Una persona interna all’unità amministrativa competente per il perseguimento del reato in causa, che non sia il responsabile dell’inchiesta, può ovviamente essere considerata un privato ai sensi di questa disposizione. Per quanto riguarda la messa al sicuro di oggetti, l’articolo 35 capoverso 3 AP-DPA costituisce un caso particolare del capoverso 3. Contrariamente all’articolo 263 capoverso 3 CPP, il capoverso 3 non menziona il giudice poiché l’articolo 167 riguarda la fase amministrativa del procedimento penale
319 CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 14; CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 268 N 3
320 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5579
321 FF 2022 1560, messaggio CPP 2019, 5596
322 BSK VStrR-HEIMGARTNER, art. 46 N 27