Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 7 pagine

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Panoramica delle principali modifiche

Oltre ad alcuni adeguamenti formali, la modifica dell’ODStup persegue due obiettivi principali. Da un lato introduce la possibilità per i centri HeGeBe di delegare la dispensazione e la consegna di diacetilmorfina a istituzioni esterne appropriate. Ciò consentirà di rispondere alle esigenze dei pazienti che non possono recarsi da due a tre volte al giorno presso i centri HeGeBe in particolare a causa dell’età avanzata, di comorbilità, della distanza geografica o di pene detentive.

Dall’altro, la modifica introduce la possibilità di consegnare, in casi specifici, più dosi giornaliere per la cura, ispirandosi al disciplinamento posto temporaneamente in vigore per far fronte alla COVID-19, che si è dimostrato valido. Ciò consentirà di migliorare l’accompagnamento terapeutico dei pazienti e ne faciliterà il (re)inserimento.

Numero I della modifica del 1° aprile 2023 dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti Preambolo

Il preambolo è formalmente adeguato alla revisione del 19 marzo 20215 della LStup (medicamenti a base di canapa).

Art. 2 lett. g

L’articolo 2 definisce i termini utilizzati nell’ordinanza e deve essere modificato per riflettere l’evoluzione della nomenclatura medica. Alla lettera g, bisogna adeguare il riferimento alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) alla sua nuova edizione, la numero 11.

Art. 13

L’articolo 13 è modificato, da un lato, per rendere più flessibile la cura e consentire che la somministrazione, la consegna e l’assunzione di diacetilmorfina vengano effettuate al di fuori del centro HeGeBe e, dall’altro, per sancire in modo pragmatico gli allentamenti intrapresi nel quadro della lotta contro la CO-VID-19.

Il capoverso 1 non è modificato e continua a prevedere che la diacetilmorfina sia somministrata e assunta in linea di massima all’interno di un centro HeGeBe sotto il controllo a vista.

Il capoverso 2 prevede ora che la diacetilmorfina possa essere somministrata e consegnata a casa del paziente o presso un’istituzione esterna appropriata (cfr. art. 14a), segnatamente in case per anziani, ospedali, carceri o farmacie. La prescrizione di diacetilmorfina rimane tuttavia riservata ai medici specializzati dei centri HeGeBe (attuazione dell’art. 3e cpv. 3 lett. b LStup). Un paziente HeGeBe deve quindi fare capo a un medico specializzato di un’istituzione HeGeBe che si assume la responsabilità della cura e al quale rimane riservata la prescrizione di diacetilmorfina.

Questa modifica risponde all’esigenza di flessibilizzazione identificata nel quadro delle diverse analisi della situazione inerente al programma. L’aumento dell’età media dei pazienti in cura costituisce in effetti una grande sfida per le HeGeBe. L’allentamento del disciplinamento relativo ai luoghi di consegna della diacetilmorfina permette di garantire l’accompagnamento dei pazienti incapaci di spostarsi e di recarsi più volte al giorno nel loro centro HeGeBe a causa soprattutto dell’età avanzata, di comorbilità, della distanza geografica o di pene detentive. Al riguardo, è opportuno precisare che una delega a un’istituzione esterna è possibile solo previo consenso delle parti interessate e non può pertanto essere imposta all’istituzione esterna. Inoltre, tale collaborazione presuppone che l’istituzione di cura disponga di un’autorizzazione dell’UFSP (art. 16 cpv. 1), che l’istituzione esterna adempia determinati criteri (nuovo art. 14a cpv. 1) e che la delega sia annunciata all’UFSP (nuovo art. 14a cpv. 2). Se necessario, l’UFSP può allora prevedere oneri e condizioni nell’autorizzazione rilasciata all’istituzione oppure annullare la delega (nuovo art. 14a cpv. 3 e 4).

5 FF 2021 666