Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 7 pagine
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Per precisare le condizioni che consentono di delegare la dispensazione e la consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna occorre introdurre un nuovo articolo 14a.
Per garantire che la terapia venga eseguita conformemente alle prescrizioni dei medici competenti e che i pazienti siano adeguatamente seguiti, il capoverso 1 prevede che, in caso di delega a un’istituzione esterna, spetta al centro HeGeBe responsabile della prescrizione fornire informazioni e istruzioni appropriate all’istituzione esterna (lett. a). Inoltre, bisogna verificare che quest’ultima disponga di personale sufficientemente formato segnatamente per affrontare i rischi di potenziali effetti collaterali (lett. b) nonché di locali e infrastrutture adeguati (lett. c). In particolare, occorre verificare che le persone che consegnano la diacetilmorfina dispongano delle conoscenze necessarie su questo medicamento e sui suoi potenziali effetti collaterali, e che la consegna possa avvenire in buone condizioni igieniche e di sicurezza per i pazienti e per le persone terze.
Inoltre, è opportuno precisare che la responsabilità ultima della terapia e dell’accompagnamento del paziente incombe al medico specializzato incaricato, all’interno dell’istituzione, di prescrivere la diacetilmorfina.
Il capoverso 2 stabilisce che un’eventuale delega della consegna o della dispensazione a un’istituzione esterna appropriata deve essere annunciata il prima possibile all’UFSP.
In pratica, ciò significa che, per ogni paziente interessato, il centro HeGeBe responsabile deve contattare l’istituzione esterna, verificare che adempia le condizioni per poter dispensare o consegnare la diacetilmorfina e presentare un annuncio all’UFSP.
Il capoverso 3 consente all’UFSP di adeguare l’autorizzazione rilasciata al centro HeGeBe sulla base dell’articolo 14 e di inserirvi oneri e condizioni per garantire un accompagnamento adeguato dei pazienti in caso di delega della consegna o della dispensazione a un’istituzione non specializzata. Tale adattamento è necessario se le condizioni sancite al capoverso 1 non sono interamente adempiute o il buon accompagnamento del paziente non è garantito.
Nel caso in cui le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute o il buon accompagnamento terapeutico del paziente non è garantito, il capoverso 4 consente all’UFSP di annullare la delega della dispensazione e della consegna di diacetilmorfina a un’istituzione esterna.
Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva e 4
Il capoverso 1 deve essere modificato per garantire la coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 13 capoverso 2 e dell’articolo 14 capoverso 1. In effetti, l’istituzione di cui al capoverso 1 può essere solo un centro HeGeBe e non un’istituzione esterna appropriata.
Il capoverso 4 è abrogato perché reso obsoleto dalla possibilità di delega introdotta dal nuovo articolo 14a.
Art. 16 cpv. 1–3
I capoversi 1 e 2 devono essere modificati per garantire la coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 13 capoverso 2. In effetti, questi due primi capoversi riguardano unicamente le istituzioni specializzate responsabili della prescrizione (centri HeGeBe) e non le istituzioni esterne appropriate che potranno essere incaricate nel quadro dell’articolo 13 capoverso 2.
Il capoverso 3 è abrogato per tenere conto della nuova possibilità di dispensare e consegnare la diacetilmorfina a casa del paziente o presso un’istituzione esterna non specializzata. L’attuale autorizzazione rilasciata a uno stabilimento ospedaliero prevista in caso di degenza di breve durata del paziente è ora inclusa nel meccanismo di cui all’articolo 13 capoverso 2.
Art. 18 cpv. 1
Il capoverso 1 deve essere modificato per risolvere l’incoerenza del testo normativo che riserva l’autorizzazione dell’UFSP ad acquisire, impiegare e dispensare la diacetilmorfina nell’ambito di una cura HeGeBe ai medici che possono dimostrare di disporre di esperienza nella cura di persone gravemente dipendenti da eroina (ciò che nella maggior parte dei casi richiede l’autorizzazione di cui all’art. 18). Pertanto, l’avamprogetto prevede che tale autorizzazione può essere rilasciata ai medici autorizzati a