Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/24: Revisione del disciplinamento della terapia basata sulla prescrizione di eroina (HeGeBe) nell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) · 7 pagine
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Cpv. 3–6:
Per quanto riguarda la consegna di più dosi giornaliere di diacetilmorfina, gli allentamenti introdotti nel quadro della lotta contro la COVID-19 sono stati valutati molto positivamente. In effetti, ciò ha migliorato l’accompagnamento terapeutico dei pazienti consentendo loro di ritrovare una certa autonomia e di investire il tempo liberato in altre attività (in particolare professionali e familiari), contribuendo così al loro (re)inserimento professionale e sociale.
Il capoverso 3 rende dunque permanenti questi allentamenti, permettendo la consegna di un numero massimo di sette dosi giornaliere di diacetilmorfina come previsto dal disciplinamento posto in vigore temporaneamente. È opportuno sottolineare che la consegna di sette dosi giornaliere di diacetilmorfina non è destinata a essere applicata a tutti i pazienti, anzi: occorre esaminare attentamente l’insieme delle circostanze del singolo caso per stabilire se la consegna di più dosi è necessaria per un determinato paziente e se quest’ultimo è in grado di gestire questa situazione.
A questo proposito, il riferimento ai due prelievi di urina va eliminato dal capoverso 3. In effetti, l’esecuzione di test dell’urina non è garantita in tutti i centri per motivi di infrastruttura e di costi. Inoltre, è stigmatizzante per i pazienti. Simili test non sono peraltro previsti nell’ambito delle altre TAO e comportano pertanto una stigmatizzazione supplementare dei pazienti HeGeBe. Infine, non consentono di trarre alcuna conclusione sulla pertinenza di una consegna di dosi giornaliere di diacetilmorfina da portare con sé.
Le altre tre condizioni che permettono una consegna di più dosi di terapia (sei mesi di cura, salute e situazione sociale sufficientemente stabilizzate, pericolo di abuso molto esiguo) sono mantenute nella nuova versione dell’ordinanza. Concretamente, spetta dunque al medico competente o alla persona da esso incaricata valutare segnatamente il contesto familiare, sociale e professionale del paziente, la sua situazione medica e psicosociale nonché l’intensità della relazione terapeutica.
Il capoverso 4 accorda all’UFSP la possibilità di ridurre il periodo di sei mesi previsto nel capoverso 3, su richiesta motivata del medico curante. Contemplata nel testo dell’ordinanza precedente alla modifica apportata nel contesto della COVID-19, questa possibilità era e rimane importante nella pratica per tenere conto della situazione particolare di alcuni pazienti.
In merito all’allentamento del disciplinamento della consegna della diacetilmorfina, questa modifica contribuisce anche a ridurre le differenze esistenti tra le HeGeBe e le altre TAO nonché la stigmatizzazione che ne risulta. In questa stessa ottica, il capoverso 5 va modificato affinché l’UFSP possa di nuovo autorizzare su richiesta la consegna a un paziente di al massimo un mese di dosi di se le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e c sono adempiute, se il paziente deve viaggiare per un determinato periodo per motivi personali o professionali (p. es. per affari o vacanze) e se il suo stato è particolarmente ben stabilizzato (la condizione di cui al cpv. 3 lett. b deve essere esaminata con il massimo rigore, soprattutto per quanto riguarda la situazione medica e psicosociale nonché l’intensità della relazione terapeutica). Questa modifica va nella stessa direzione dell’articolo 47 capoverso 3 dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti6 e contribuisce a ridurre lo stigma legato alla HeGeBe rispetto alle altre TAO.
Il capoverso 6 prevede che in caso di consegna di più dosi giornaliere di diacetilmorfina, il medico competente o la persona da esso incaricata deve prendere contatto almeno due volte alla settimana con il paziente interessato per verificare che quest’ultimo assuma la sua terapia conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio al riguardo, deve rinunciare a una tale consegna.
Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva
La frase introduttiva del capoverso 1 deve essere modificata per garantire la coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 13 capoverso 2. In effetti, l’autorizzazione di cui all’articolo 14 riguarda unicamente i centri HeGeBe e non le istituzioni esterne appropriate disciplinate nell’articolo 14a.
Art. 14a
6 RS 812.121.1