Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 9 pagine

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mondo. Inoltre, rileva il valore aggiunto dell’Accordo in considerazione del volume di investimenti diretti svizzeri in Indonesia e dei posti di lavoro che crea, nonché la conseguente certezza giuridica per gli investimenti, soprattutto dopo la denuncia dell’accordo precedente e in assenza di regolamentazioni multilaterali corrispondenti. L’UDC accoglie con favore il quadro giuridico creato dall’Accordo, in quanto garantisce la competitività della Svizzera e rafforza le relazioni economiche tra la Svizzera e l’Indonesia in aggiunta all’accordo di libero scambio (ALS) già concluso.

Il PS è favorevole a una fitta rete di APPI, a condizione che includano standard sociali e ambientali vincolanti. Non riscontrando tali standard nell’APPI con l’Indonesia, non può sostenerlo. Secondo il PS, le innovazioni dell’Accordo, che per la prima volta si fonda su una nuova base negoziale, vanno nella giusta direzione, ma sono troppo blande e discrezionali. In particolare, chiede una disposizione vincolante sulla responsabilità sociale delle imprese, l’inclusione di obblighi per gli investitori di rispettare i diritti umani e gli standard ambientali e l’ancoraggio esplicito dell’obbligo di diligenza delle imprese nell’Accordo. È inoltre necessario un meccanismo di applicazione, e i diritti degli investitori contenuti nell’Accordo devono essere direttamente collegati al rispetto degli obblighi. Inoltre, il PS richiede una legge completa sul commercio estero che definisca gli standard sociali e ambientali per gli APPI e gli ALS.

3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’Associazione dei Comuni svizzeri, l’Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna rinunciano a esprimere un parere.

3.4 Associazioni mantello nazionali dell’economia

Tra le organizzazioni nazionali dell’economia, hanno partecipato al processo di consultazione l’organizzazione mantello dell’economia svizzera (economiesuisse), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l’Unione sindacale svizzera (USS).

Secondo economiesuisse, data l’entità dei loro investimenti in Indonesia, l’APPI è per le aziende svizzere uno strumento fondamentale per proteggersi dai rischi politici e contribuisce allo sviluppo sostenibile in un Paese emergente, promuovendo lo scambio di conoscenze, valori e tecnologie e rafforzando l’integrazione dell’economia indonesiana nelle catene globali del valore. L’organizzazione sottolinea che l’Accordo colma la lacuna creatasi con la risoluzione del precedente APPI. Inoltre, contribuisce a rafforzare le relazioni economiche bilaterali e integra le condizioni quadro esistenti, ossia l’accordo di libero scambio entrato in vigore nel 2021. Per quanto riguarda il testo dell’Accordo, l’associazione accoglie con favore, tra l’altro, la modernizzazione delle disposizioni di tutela con un chiarimento degli ambiti di protezione, la disposizione sul diritto di legiferare e l’arbitrato investitore–Stato, che esonera dall’obbligo di esaurire preventivamente i rimedi giuridici nazionali, ma allo stesso tempo vieta le azioni multiple.

L’USAM approva l’Accordo ritenendo necessarie condizioni quadro economiche e politiche ottimali e un ambiente favorevole alle imprese.

L’USS scrive che riconosce le difficoltà che gli investitori stranieri possono incontrare quando devono intentare una causa in un sistema legale parziale e inefficiente e appoggia pertanto la conclusione di un APPI. Pur vedendo diversi progressi rispetto agli accordi precedenti, l’USS chiede di migliorare ulteriormente l’APPI con l’Indonesia, in quanto mancano degli obblighi in materia di responsabilità sociale delle imprese e la possibilità per i lavoratori di intraprendere azioni legali contro le aziende in caso di violazione dei loro diritti. Inoltre, l’USS ritiene che il diritto di legiferare degli Stati non sia sufficientemente tutelato e chiede che le norme di diritto del lavoro individuale e collettivo non siano oggetto di cause davanti a un tribunale arbitrale.