Progetto
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 116Fedlex · Progetto
Ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 cpv. 3 lett. a
3Le sostanze secondo il capoverso 1 lettera b non devono appartenere alle seguenti categorie:
a. sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2 secondo la versione del regolamento (CE) 1272/20083 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici;
Art. 20 Dichiarazione di conformità e documentazione
Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, la dichiarazione di conformità deve contenere:
a. per la plastica riciclata, una dichiarazione attestante:
1. che il processo di riciclo è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), con indicazione del numero di autorizzazione, o dalla Commissione europea, con indicazione del numero di registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 282/20085,
2. che l’input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata siano conformi alla caratterizzazione per la quale è stata concessa l’autorizzazione,
3. l’esistenza di un sistema di garanzia della qualità conforme alla sezione 3 e alle regole dettagliate definite nell’allegato 5;
b. per i materiali e oggetti in plastica riciclata: una dichiarazione attestante che il processo di riciclo è stato autorizzato dall’USAV, con indicazione del numero di autorizzazione, o dalla Commissione europea, con indicazione del numero di registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 282/2008.
Art. 26 cpv. 2–3
2I materiali e oggetti in ceramica che non sono ancora entrati in contatto con derrate alimentari devono essere accompagnati, a tutti i livelli di commercializzazione, da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme applicabili.
2bisLa dichiarazione scritta deve essere emessa dalla persona responsabile e contiene i requisiti di cui all’allegato 8a. Per i materiali e oggetti in ceramica di cui è stata
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, allʼetichettatura e allʼimballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
4 RS 813.11
5 Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/1906, GU L 278 del 23.10.2015, pag. 11.