Progetto
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 117Fedlex · Progetto
Ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
«%ASFF_YYYY_ID»
verificata la conformità ai sensi delle prescrizioni dell’allegato 8 si presuppone che essi rispettino i requisiti di conformità in riferimento ai valori limite per il piombo e il cadmio.
3La persona responsabile mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare i risultati delle analisi eseguite, le condizioni di test nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le analisi.
Art. 32 cpv. 2
2Sono ammessi anche tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato «sì» nell’allegato 9 tabella 2 colonna 2, da acidi, fenoli o alcoli ammessi, fatte salve le limitazioni nella colonna 3 e 4 della tabella 2.
Art. 35 Sostanze ammesse
Gli inchiostri per imballaggi possono essere fabbricati soltanto con:
a. tutte le sostanze menzionate negli allegati 2 e 10 e rispettando le condizioni ivi stabilite;
d. tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato «sì» nell’allegato 10 tabella 3 colonna 2, da acidi, fenoli o alcoli ammessi, fatte salve le limitazioni nella colonna 3 e 4 della tabella 3; e
c. altre sostanze la cui migrazione non è rilevabile in una derrata alimentare o nel simulante alimentare e che non sono classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo la versione del regolamento (CE) n.1272/20086 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20157 sui prodotti chimici; se non sono stabiliti limiti di rilevazione specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevazione di 0,01 mg/kg.
Art. 35a e 35b: inserimento prima del titolo della sezione 13
Art. 35a° Dichiarazione di conformità
1Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, una dichiarazione scritta deve accompagnare gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti dei materiali e oggetti, gli inchiostri e le sostanze destinate alla fabbricazione di inchiostri.
2La dichiarazione scritta è emessa dalla persona responsabile e contiene le informazioni previste nell’allegato 15.
6 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
7 RS 813.11