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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

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3Deve consentire di individuare facilmente gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione di inchiostri per imballaggi a cui si riferisce. Essa deve essere rinnovata quando vengono apportate modifiche significative della composizione o della produzione che comportano cambiamenti della migrazione dai materiali o oggetti o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.

Art. 35b Documentazione per il rilascio della dichiarazione di conformità

1La persona responsabile mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare che gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione degli inchiostri per imballaggi sono conformi ai requisiti della presente sezione.

2La documentazione deve contenere in particolare le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli, compresa la modellizzazione, delle altre analisi, e comprende le prove della sicurezza o unʼargomentazione a dimostrazione della conformità.

Art. 37 cpv. 1 lett. c n. 1

1Nei componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere utilizzate soltanto le seguenti sostanze:

c. le sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con le derrate alimentari o con l’ambiente delle derrate alimentari e sono separate da queste derrate da una barriera funzionale, purché la loro migrazione non sia rilevabile e non appartengano a nessuna delle seguenti categorie:

1. sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo la versione del regolamento (CE) n.1272/20088 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20159 sui prodotti chimici;

Art. 43b Disposizione transitoria relativa alla modifica del...

I materiali e oggetti non conformi alla modifica del ... possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto previgente fino al ... [1 anno dopo l’entrata in vigore]. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

8 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

9 RS 813.11