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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per
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Art. 2b cpv. 1
1Gli oggetti di cui allʼarticolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.
Art. 5 Requisiti relativi ai piercing
I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.
Art. 5a Requisiti relativi agli inchiostri per tatuaggi e per il trucco
permanente
1Le seguenti sostanze possono essere contenute nelle seguenti concentrazioni:
a. sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;
b. coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare,
2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure
3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;
c. tutti gli altri coloranti: conformemente all’articolo 54 capoverso 3 ODerr;
d. sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/20083, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;
e. sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 10 mg/kg;
f. sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;
2 RS 813.11
3 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Palamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2088, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006