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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per
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g. sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:
1. meno di 1000 mg/kg per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH,
2. meno di 100 mg/kg in tutti gli altri casi;
h. metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l’allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell’UE)4: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.
2Se una sostanza rientra in più categorie menzionate al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente. Se una delle sostanze menzionate al capoverso 1 lettera h rientra in una delle categorie menzionate al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.
3I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa.
4In deroga alle disposizioni dei capoversi 1 e 2, per le sostanze di cui all’allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.
5Negli inchiostri per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d’uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle.
Art. 8 cpv. 1 lettere b, c, g–j
1Sui contenitori di inchiostri per tatuaggi e per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull’etichetta ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici, questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;
4 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/57, GU L 24 del 26.01.2021, pag. 19.
5 RS 813.11