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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. j
1Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):
j. indicazioni specifiche per la carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame (art. 17);
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:
e. per le derrate alimentari con un’indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo;
Art. 8 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 11 cpv. 7bis
7bisLe diciture secondo il capoverso 7 possono essere indicate con una denominazione di gruppo:
RS ...
1RS 817.022.16
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