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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. j

1Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

j. indicazioni specifiche per la carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame (art. 17);

Art. 5 cpv. 1 lett. e

1Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:

e. per le derrate alimentari con un’indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo;

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 11 cpv. 7bis

7bisLe diciture secondo il capoverso 7 possono essere indicate con una denominazione di gruppo:

RS ...

1RS 817.022.16

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