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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 57 Rapporto sui controlli eseguiti

1Un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell’apposito sistema d’informazione Fleko di cui all’ordinanza del 27 aprile 202210 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA dei macelli e i dati di cui all’allegato 3 numero 2 O-SIFA.

2Il veterinario ufficiale registra i risultati degli ulteriori controlli, riassume i relativi dati in una statistica e allestisce ogni anno un rapporto generale d’attività all’indirizzo del veterinario cantonale.

3La documentazione di cui al capoverso 2 deve essere conservata per tre anni civili.

Art. 60 cpv. 1, 3, frase introduttiva e 4 lett. f

1Gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni sono calcolati in funzione del lavoro necessario per il controllo.

3I Cantoni fissano gli emolumenti per la parte del controllo che riguarda la legislazione sulle derrate alimentari nel modo seguente:

4Per ogni animale da macello, l’emolumento ammonta a:

Franchi Franchi minimo massimo

f. Animali della specie equina 4.50 12.-

Art. 61 cpv. 1

1Per la sorveglianza di un’uccisione in azienda o al pascolo da parte dei veterinari ufficiali allo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni di igiene alimentare e di protezione degli animali i Cantoni possono fissare un emolumento da 100 a 160 franchi all’ora.

Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del ...

Si applicano i seguenti termini transitori:

a. per la notifica di cui all’articolo 5a e per l’introduzione di un sistema di controllo autonomo secondo l’articolo 19 capoverso 5: 1 anno dall’entrata in vigore della modifica;

b. per gli adattamenti edilizi necessari secondo l’articolo 4 capoverso 1: 5 anni dall’entrata in vigore della modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il…

10 RS XXX.XXX