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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 8
8Le attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il deposito di una delle sostanze o dei prodotti menzionati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)2 che provocano allergie o altre reazioni indesiderate non possono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il deposito di derrate alimentari che non contengono questa sostanza o questo prodotto, a meno che tali attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.
Art. 25 cpv. 4
4I prodotti surgelati devono essere preimballati. Costituiscono un’eccezione:
a. i prodotti greggi o intermedi, destinati alla trasformazione industriale o artigianale;
b. i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio destinati alla consegna diretta ai consumatori.
1RS 817.024.2
2RS 817.022.16
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