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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’articolo 27

Capitolo 4a: Ridistribuzione di derrate alimentari

Art. 27a

1Le aziende alimentari che ridistribuiscono derrate alimentari verificano regolarmente che le derrate alimentari sotto la loro responsabilità non siano dannose per la salute e siano adatte al consumo umano secondo l’articolo 7 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari3. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, le aziende alimentari possono ridistribuire le derrate alimentari in accordo con il capoverso 2:

a. per le derrate alimentari alle quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)4, prima della scadenza di tale data;

b. per le derrate alimentari alle quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 13 capoverso 1 OID, fino a tale data e successivamente;

c. per le derrate alimentari per le quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato 8 numero 1.4 OID, in qualsiasi momento.

2Le aziende alimentari che manipolano le derrate alimentari di cui al capoverso 1 valutano che le derrate alimentari non siano dannose per la salute umana e siano adatte al consumo umano. A tal proposito tengono conto almeno dei seguenti aspetti:

a. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che il periodo di conservabilità residuo sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;

b. se del caso, l’integrità dell’imballaggio;

c. le corrette condizioni di deposito e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;

d. se del caso, la data di congelamento conformemente all’allegato 8 numero 3 OID;

e. le condizioni organolettiche;

f. la garanzia di rintracciabilità conformemente all’articolo 83 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentare e gli oggetti d’uso (ODerr)5 nel caso di prodotti di origine animale.

3 RS 817.0

4 RS 817.022.16

5 RS 817.02