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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Nicht löschen bitte " " !! Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile è modificata come segue:

Art. 3 Piante che non possono essere utilizzate per la fabbricazione di der-

rate alimentari

Le piante e le parti di piante nonché i preparati e le sostanze da esse ottenuti secondo l’allegato 1 non possono essere utilizzati come derrate alimentari né possono essere aggiunti alle derrate alimentari.

Art. 12 cpv. 5 e 6

5Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al sapore o all’odore possono figurare unicamente per gli oli d’oliva extra vergini e per gli oli d’oliva vergini. I termini di cui all’allegato XII punto 3.3 del regolamento (CEE) n. 2568/912 possono essere utilizzati per la caratterizzazione unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione organolettica prevista all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 o di un procedimento equivalente.

6Per l’olio d’oliva, l’olio d’oliva vergine, l’olio d’oliva extra vergine e l’olio di sansa d’oliva l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso

RS ...

1RS 817.022.17

2Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle ca-

ratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604, GU L 250 del 30.9.2019, pag. 14.

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