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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

colture di batteri acidolattici e aromatizzanti, incluse le colture speciali, lieviti e muffe;

b. coadiuvanti tecnologici, sale commestibile e sale commestibile iodato;

c. spezie, preparazioni di spezie, erbe aromatiche e preparazioni di erbe aromatiche e i loro rispettivi aromi contenenti sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche.

2Per il trattamento del formaggio possono essere utilizzati inoltre:

a. acqua;

b. yogurt e siero magro acidificato nonché siero acidificato o agra;

c. oli vegetali;

d. superalcolici di cui agli articoli 122–149 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle bevande, nonché vino, sidro e aceto;

e. vinacce di birra, vino o mosto;

f. l’affumicatura

Art. 53 cpv 2 lett. a

26

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID devono figurare:

a. l’impiego di ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c e di trattamenti di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere d–f;

Art. 75 cpv. 3

3La denominazione specifica deve essere completata con la menzione «non pastorizzato», se il burro o i grassi lattieri da spalmare sono fabbricati con materie prime o ingredienti non sottoposti a trattamento termico ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 e 3 ORI.7

Art. 93 lett. c

Le indicazioni di cui all’articolo 3 OID8 devono essere completate come segue:

c. nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 ORI9: deve essere apposta, oltre all’indicazione di cui alla lettera a, la dicitura «uova liquide non pastorizzate - da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.

5 RS 817.022.12

6 RS 817.022.16

7 RS 817.024.1

8 RS 817.022.16

9 RS 817.024.1