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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»
colture di batteri acidolattici e aromatizzanti, incluse le colture speciali, lieviti e muffe;
b. coadiuvanti tecnologici, sale commestibile e sale commestibile iodato;
c. spezie, preparazioni di spezie, erbe aromatiche e preparazioni di erbe aromatiche e i loro rispettivi aromi contenenti sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche.
2Per il trattamento del formaggio possono essere utilizzati inoltre:
a. acqua;
b. yogurt e siero magro acidificato nonché siero acidificato o agra;
c. oli vegetali;
d. superalcolici di cui agli articoli 122–149 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle bevande, nonché vino, sidro e aceto;
e. vinacce di birra, vino o mosto;
f. l’affumicatura
Art. 53 cpv 2 lett. a
26
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID devono figurare:
a. l’impiego di ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c e di trattamenti di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere d–f;
Art. 75 cpv. 3
3La denominazione specifica deve essere completata con la menzione «non pastorizzato», se il burro o i grassi lattieri da spalmare sono fabbricati con materie prime o ingredienti non sottoposti a trattamento termico ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 e 3 ORI.7
Art. 93 lett. c
Le indicazioni di cui all’articolo 3 OID8 devono essere completate come segue:
c. nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 ORI9: deve essere apposta, oltre all’indicazione di cui alla lettera a, la dicitura «uova liquide non pastorizzate - da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.
5 RS 817.022.12
6 RS 817.022.16
7 RS 817.024.1
8 RS 817.022.16
9 RS 817.024.1