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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale alimentari è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 1 e m
Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali:
c. concerne soltanto il testo tedesco
m. rane (generi Rana e Pelophylax della famiglia Ranidae e generi Fejervarya, Limnonectes e Hoplobatrachus della famiglia Dicroglossidae).
Art. 9 cpv. 3
Abrogato
Art. 10 cpv. 1 lett. e
1Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:
e. concerne soltanto il testo tedesco
Art. 18 Denominazione specifica
La denominazione specifica per i prodotti della pesca comprende:
SR ...
1RS 817.022.108
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