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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale alimentari è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 1 e m

Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali:

c. concerne soltanto il testo tedesco

m. rane (generi Rana e Pelophylax della famiglia Ranidae e generi Fejervarya, Limnonectes e Hoplobatrachus della famiglia Dicroglossidae).

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 lett. e

1Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:

e. concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 Denominazione specifica

La denominazione specifica per i prodotti della pesca comprende:

SR ...

1RS 817.022.108

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