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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

a. l’indicazione della specie animale, con la denominazione comune e la denominazione scientifica per i prodotti di cui all’allegato I lettere a–c del regolamento (UE) N. 1379/20132;

b. la denominazione «prodotto della pesca» o una denominazione usuale nel settore.

Art. 19 cpv.1 nota a piè di pagina della frase introduttiva

L’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I lettere a–c del regolamento (UE) n. 1379/20133 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID4, le seguenti indicazioni:

Art. 21 lett. d–g

Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie:

d. famiglia degli acatinidi (Achatinidae);

e. famiglia degli elicidi (Helicidae);

f. famiglia delle Hygromiidae (Hygromiidae);

g. famiglia delle Sphincterochilidae (Sphincterochilidae).

Art. 22 cpv. 1

1Le cosce di rana sono le parti posteriori di rane di cui all’articolo 2 lettera m.

Art. 39 cpv. 1

1I prodotti a base di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte o dall’ulteriore lavorazione di prodotti a base di latte che possono contenere ingredienti specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

Art. 50 cpv. 4

Abrogato

Art. 51 Fabbricazione e trattamento del formaggio

1Nella fabbricazione del formaggio, oltre agli ingredienti di cui all’articolo 50 capoverso 1 e componenti del latte aggiuntivi, possono essere usati soltanto:a.

2 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/560, GU L 130 del 23.4.2020, pag. 11.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 1 lett. a.

4 RS 817.022.16