Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria
Lebensmittel und Ernährung
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del
DFI concernente le derrate alimentari geneticamente
modificate
(ODerrGM, RS 817.022.51)
del ...
I. Situazione iniziale
II. Commento alle singole disposizioni
Art. 6 cpv. 3
Il capoverso rimane identico nel contenuto, viene corretto nella forma. L’USAV può limitare o vincolare a condizioni la tolleranza dei prodotti di cui ai capoversi 1 e 2.
Allegato 2
Ai sensi dell’articolo 6 ODerrGM sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse. Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati nelle derrate alimentari, a condizione che possa essere escluso un pericolo ambientale sulla base di una valutazione dell’UFAM secondo lo stato delle conoscenze scientifiche.
L’allegato 2 è quindi aggiornato in base alle ultime perizie dell’UFAM.
III. Ripercussioni
Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia
Nessuna.
IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Gli obblighi internazionali sono rispettati grazie all’adeguamento al diritto europeo e alla possibilità di apportare modifiche in modo ancora più rapido.
BLV-D-828B3401/198