Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria

Lebensmittel und Ernährung

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del

DFI concernente le derrate alimentari geneticamente

modificate

(ODerrGM, RS 817.022.51)

del ...

I. Situazione iniziale

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 6 cpv. 3

Il capoverso rimane identico nel contenuto, viene corretto nella forma. L’USAV può limitare o vincolare a condizioni la tolleranza dei prodotti di cui ai capoversi 1 e 2.

Allegato 2

Ai sensi dell’articolo 6 ODerrGM sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse. Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati nelle derrate alimentari, a condizione che possa essere escluso un pericolo ambientale sulla base di una valutazione dell’UFAM secondo lo stato delle conoscenze scientifiche.

L’allegato 2 è quindi aggiornato in base alle ultime perizie dell’UFAM.

III. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Gli obblighi internazionali sono rispettati grazie all’adeguamento al diritto europeo e alla possibilità di apportare modifiche in modo ancora più rapido.

BLV-D-828B3401/198