Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate, conformemente all’allegato 9 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16). ’’’Capitolo 4 Procedimenti termici e igiene della trasformazione
Art. 25 Surgelazione
La mozione 20.4349 Silberschmidt viene attuata nell’articolo 25 capoverso 4 ORI. Si intende abolire l’attuale obbligo di preimballare le derrate alimentari surgelate nel commercio al dettaglio per la consegna diretta ai consumatori. Affinché la sicurezza alimentare sia comunque garantita, bisogna assicurare, nell’ambito del controllo autonomo dell’azienda alimentare, che le derrate alimentari siano protette da contaminazioni di qualsiasi tipo, dalla disidratazione e dall’infestazione da microrganismi e da altri effetti negativi. In particolare, bisogna tenere conto anche dell’articolo 39 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e dell’OID (art. 14 cpv. 4).
Articolo 27a
Questo nuovo capitolo e articolo riprende dal regolamento (UE) 2021/382 le condizioni quadro che le aziende alimentari devono rispettare quando vogliono ridistribuire derrate alimentari. L’obiettivo è garantire che le derrate alimentari ridistribuite non siano né nocive per la salute né inadatte al consumo umano.
Per aziende alimentari si intendono sia le aziende di produzione sia le organizzazioni che distribuiscono derrate alimentari. Le organizzazioni che distribuiscono effettivamente derrate alimentari devono eseguire un controllo autonomo adeguato alle loro attività.
Art. 38 Trattamento delle materie prime
Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibili alcune tecniche di imballaggio, come l’imballaggio sottovuoto, per il quale non sono necessari specifici requisiti in materia di temperatura per garantire la sicurezza delle derrate alimentari di ciccioli. Pertanto, questi requisiti in materia di temperatura sono stralciati. Nell’ambito del controllo autonomo, la sicurezza dei ciccioli deve essere garantita dall’azienda alimentare.
Art. 41 Prodotti freschi della pesca
Nei contenitori utilizzati per il trasporto, la spedizione o la conservazione di prodotti freschi della pesca non imballati, i prodotti della pesca non possono rimanere a contatto con l’acqua di fusione del ghiaccio. È stato specificato inoltre che questa acqua di fusione deve essere scaricata (cpv. 5).
Art. 69 Campionatura nei settori di trasformazione e nelle attrezzature
L’espressione «Enterobacter sakazakii» è obsoleta, resta valida esclusivamente lʼespressione «Cronobacter spp.» (cpv. 3).
Allegati
Allegato 1
L’espressione «Enterobacter sakazakii» è obsoleta, resta valida esclusivamente l’espressione «Cronobacter spp.».
III. Ripercussioni
Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché per l’economia nazionale
Nessuna.
061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL 2/3