Progetto
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
dell’importo; negli altri casi, ha diritto alla deduzione la persona che può far valere la deduzione di 9000 franchi di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.
c. di 700 franchi per ogni persona per cui il contribuente può far valere la dedu- zione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c.
2Abrogato
3Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare un’at- tività lucrativa del contribuente. Hanno diritto alla deduzione delle spese comprovate, fino a concorrenza dell’importo massimo:
a. il contribuente che vive in comunione domestica con il figlio soggetto alla sua
autorità parentale esclusiva;
b. ciascuno per la metà, i due genitori che vivono in comunione domestica con il
figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta;
c. ciascuno per la metà, i due genitori separati con i quali vive alternativamente in
comunione domestica il figlio soggetto alla loro autorità parentale congiunta.
Art. 34 lett. a
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente; sono fatti salvi gli articoli 33 capoverso 1 lettera c e 35 capoverso 1bis;
Art. 35 cpv. 1 e 1bis
1Sono dedotti dal reddito:
a. 9000 franchi per ogni figlio minorenne sotto l’autorità parentale del contri- buente al cui sostentamento il contribuente provvede; un genitore può dedurre la metà dell’importo se il figlio sottostà all’autorità parentale congiunta e al genitore non sono stati versati alimenti per il figlio secondo l’articolo 33 ca- poverso 1 lettera c;
b. 9000 franchi per ogni figlio maggiorenne in formazione, al cui sostentamento il contribuente provvede in maniera esclusiva; se provvedono al suo sostenta- mento entrambi i genitori, il genitore che versa gli aiuti maggiori può dedurre 9000 franchi e l’altro genitore può far valere la deduzione di 6500 franchi di cui alla lettera c, sempre che il suo aiuto uguagli almeno l’importo di tale de- duzione;
c. 6500 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è am- messa per i figli minorenni e le persone divorziate o separate legalmente o di