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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine
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Titolo secondo, capitolo 2 (art. 113)
Abrogato
Art. 114 cpv. 1
1Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi non separati legalmente o di fatto hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
Art. 117 cpv. 3 e 4
3Abrogato
4Abrogato
Art. 147 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. d
1Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
d. se il reddito netto del coniuge si riduce successivamente; in questo caso la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1bisdeve essere adeguata e il capo- verso 2 non è applicabile.
Art. 151 cpv. 3
3In caso di successivo aumento del reddito netto del coniuge, la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1bisviene adeguata e l’imposta non incassata ricuperata. Il capoverso 2 non è applicabile.
Art. 180
Abrogato
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte di-
rette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 3 cpv. 3 e 4
3Il reddito, la sostanza e le deduzioni sono attribuiti al contribuente in funzione dei suoi rapporti di diritto civile, a prescindere dal regime dei beni, e di altri suoi diritti legali. I costi di conseguimento gli sono attribuiti in base ai proventi conseguiti. Gli interessi su debiti gli sono attribuiti conformemente a quanto previsto dal contratto di debito. Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale congiunta sono cumulati in ragione della metà con quelli di ciascun genitore. In caso contrario, sono cumulati con quelli della persona che esercita l’autorità parentale esclusiva sul figlio.