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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine
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Art. 9 Figli sotto l’autorità parentale
1Il reddito di un figlio soggetto all’autorità parentale congiunta è tassato in ragione della metà per ciascun genitore. In caso contrario, il reddito del figlio è cumulato con quello della persona che esercita l’autorità parentale esclusiva sul figlio
2Il figlio è tassato individualmente sul reddito derivante da un’attività lucrativa.
Art. 9a Persone in unione domestica registrata
Nella presente legge, le persone in unione domestica registrata hanno il medesimo statuto dei coniugi.
Art. 13, rubrica, cpv. 1 e 2
Responsabilità solidale
1Abrogato
2Abrogato
Art. 14 cpv. 2 e 4
2Abrogato
4L’imposta è calcolata secondo l’articolo 36 capoverso 1. La riduzione di cui all’ar- ticolo 36 capoverso 2 non è applicabile.
Art. 33 cpv. 1 lett. g, h e hbis, cpv. 1bislett. b e c, nonché cpv. 2 e 3
1Sono dedotti dai proventi:
g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente, fino a concorrenza di una somma globale di 1700 franchi;
h. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone di cui all’ar- ticolo 35 capoverso 1 lettere a–c al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–32 e le altre deduzioni di cui al presente articolo;
h.bisle spese per disabilità del contribuente o delle persone di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a–c disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, se tali spese superano la deduzione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera c;
1bisLe deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
b. di 700 franchi per ogni figlio per cui il contribuente può far valere la dedu- zione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b; se il figlio sottostà all’au- torità parentale congiunta, la deduzione per ciascun genitore è pari alla metà