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Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 9 pagine
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Art. 39 cpv. 1
1Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito e sull’ammontare dell’imposta. Gli importi delle deduzioni attuate sul reddito sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori; la riduzione dell’ammontare dell’imposta in virtù dell’articolo 36 capoverso 2 è arro- tondata al franco superiore o inferiore.
Art. 42
Abrogato
Art. 83 cpv. 2
Abrogato
Art. 85 cpv. 1–3
1L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte in base alla tariffa dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle dedu- zioni per oneri familiari (art. 35 cpv. 1 lett. a–c). Le deduzioni di cui all’articolo 35 capoversi 1 lettera d e 1bisnon sono prese in considerazione. L’AFC pubblica l’am- montare degli importi forfettari.
3Abrogato
Art. 89 cpv. 3
Abrogato
Art. 89a cpv. 2 e 3, primo periodo
2Abrogato
3La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corri- spondente anno fiscale. ...
Art. 99a cpv. 1 lett. a
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassa- zione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;