Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/40: Decreto federale che stanzia crediti d’impegno a partire dal 2024 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato · 55 pagine

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del tutto il sovraccarico di traffico nel sistema dei trasporti regionale delle città e degli agglomerati aventi diritto ai contributi.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La competenza dell’Assemblea federale per il presente decreto in materia di crediti deriva dall’articolo 167 Cost. Conformemente all’articolo 7 lettera b LFOSTRA, il Consiglio federale chiede di norma ogni quattro anni un credito d’impegno per i contributi federali destinati a finanziare misure di miglioramento del traffico d’agglomerato. Il presente decreto chiede di stanziare un credito a partire dal 2024.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il finanziamento di misure nelle regioni estere limitrofe degli agglomerati di Basel, Grand Genève, Rheintal, Schaffhausen e Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) è contemplato all’articolo 17a capoverso 3 LUMin. Le misure infrastrutturali da adottare nelle zone all’estero in prossimità del confine possono rientrare nel finanziamento del programma se le infrastrutture servono in primo luogo al miglioramento della situazione del traffico nella parte svizzera dell’agglomerato, se il Paese limitrofo partecipa anch’esso al finanziamento e se è adeguatamente integrato nell’ente responsabile57. Il presente decreto federale è quindi conforme al diritto europeo.

5.3 Forma dell’atto

Secondo gli ’articoli 141 capoverso 1 lettera c e contrario e 163 capoverso 2 Cost. e l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200258 sul Parlamento, per l’atto da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice, ossia non soggetto a referendum.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché l’approvazione del presente decreto concernente il credito complessivo comporta spese annue ricorrenti di gran lunga superiori a 2 milioni di franchi, l’articolo 1 lettere a e b del decreto deve essere subordinato al freno delle spese.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

Le disposizioni della legge del 5 ottobre 199059 sui sussidi si applicano al FOSTRA a titolo sussidiario. Le indennità sono destinate ai Cantoni o ai relativi enti locali di diritto pubblico nel quadro di convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione e gli enti responsabili dei programmi d’agglomerato.

57 FF 2006 701 730

58 RS 171.10

59 RS 616.1