Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/40: Decreto federale che stanzia crediti d’impegno a partire dal 2024 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato · 55 pagine

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3 Decreto federale che stanzia crediti d’impegno a partire dal 2024 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato

3.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione

Per consentire alla Confederazione di continuare a sostenere le misure volte a migliorare i sistemi di trasporto nelle città e negli agglomerati aventi diritto ai contributi, il Consiglio federale intende chiedere alle Camere federali due crediti d’impegno per circa 1,30 miliardi di franchi, da stanziare a partire dal 2024 per cofinanziare le misure dei programmi d’agglomerato di 4a generazione.

I crediti d’impegno soddisfano la disposizione di cui alla LUMin. La Confederazione accorda pertanto contributi per infrastrutture di trasporto che rendano più efficiente e sostenibile il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati aventi diritto ai contributi e che concorrano a uno sviluppo sostenibile del territorio svizzero.

I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario nonché del traffico pedonale e ciclistico, sempre che tali misure non beneficino già di altri finanziamenti federali52. A determinate condizioni, possono essere finanziate anche misure nelle regioni estere limitrofe. Se l’utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capillare permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile (art. 17a cpv. 2bisLUMin). Sono invece esclusi da un possibile cofinanziamento i contributi d’esercizio e manutenzione.

I contributi della Confederazione si basano sull’efficacia globale del programma e sono compresi tra il 30 e il 50 per cento dell’importo d’investimento (art. 22 OUMin). Per utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili, ci si atterrà ai criteri stabiliti nell’articolo 17d LUMin. I contributi saranno cioè assegnati in via prioritaria ai programmi e alle misure in essi contenute. Il Consiglio federale chiede lo sblocco dei crediti da utilizzare per finanziare le misure che contribuiscono a risolvere i principali problemi di trasporto e offrono un buon rapporto costi-benefici, che saranno verosimilmente pronte per essere realizzate nell’arco di quattro anni e di cui si può garantire il finanziamento.

3.2 Contenuto del progetto e commento ai singoli articoli

Il decreto federale stabilisce i crediti d’impegno e le città e gli agglomerati aventi diritto a un cofinanziamento con la rispettiva aliquota di contribuzione e il contributo massimo della Confederazione per investimenti in infrastrutture di trasporto nell’ambito della 4a generazione del PTA.

Art. 1

Conformemente a questa disposizione e all’articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), entrambi i crediti d’impegno secondo l’articolo 7 lettera b LFOSTRA vengono sbloccati per realizzare le misure della lista A della 4a generazione del PTA. Le misure cofinanziate a titolo di costi computabili conformemente all’articolo 21 OUMin sono approvate al netto del rincaro e dell’IVA (cfr. lett. a). Le misure cofinanziate in modo forfettario, riunite in pacchetti e suddivise in categorie conformemente all’articolo 21a OUMin, comprendono invece rincaro e IVA (cfr. lett. b). I motivi di questa distinzione sono spiegati all’articolo 2 del progetto di decreto.

Art. 2

Secondo l’articolo 1 lettera a e conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LFC, il Consiglio federale ha la facoltà di aumentare il credito d’impegno in funzione del rincaro comprovato e dell’IVA. Considerato che alcune delle misure di portata maggiore richiedono tempi di realizzazione lunghi, sarebbe difficile calcolare i valori esatti del rincaro, e di conseguenza dell’IVA, nel credito d’impegno quando viene emanato il decreto federale. Al fine di non dover chiedere a posteriori un aumento del credito d’impegno, per il quale di fatto non vi è margine decisionale, la competenza di incrementare il credito viene delegata al Consiglio federale. Questa soluzione si è già dimostrata valida con i crediti d’impegno dei programmi precedenti.

Tuttavia, nel caso delle misure finanziate su base forfettaria secondo l’articolo 21a OUMin, il rincaro e l’IVA sono già inclusi nel credito d’impegno approvato dalle Camere federali perché, in questo caso, le misure possono essere attuate in un arco di tempo relativamente breve e quindi, prima del versamento del contributo federale, non vi è un rincaro di rilievo.

Art. 3

I programmi d’agglomerato da sostenere nonché, per ogni programma, le rispettive aliquote di contribuzione e il contributo massimo per le misure secondo l’articolo 21 OUMin (stato dei prezzi: ottobre 2020, rincaro e IVA esclusi) e secondo l’articolo 21a OUMin (stato dei prezzi: ottobre 2020, rincaro e IVA inclusi) sono riportati nell’allegato al decreto federale.

Il contributo massimo per le misure secondo l’articolo 21 OUMin è costituito dai contributi massimi concessi per le misure sostenute dalla Confederazione secondo la lista A. L’aliquota di contribuzione si applica anche alle singole misure e ai pacchetti di misure. Il contributo che ne deriva non può superare l’importo massimo stabilito per ogni singola misura (cfr. liste A nell’allegato 1).

Il contributo massimo calcolato in base alle unità di prestazione per le misure secondo l’articolo 21a OUMin è costituito dalle quattro categorie di misure per pacchetti di misure di portata ridotta. Il contributo che ne deriva non può superare l’importo massimo stabilito per ogni pacchetto di misure (cfr. liste A nell’allegato 1). Eventuali costi supplementari sono a carico degli enti responsabili dei programmi d’agglomerato.

Art. 4

52 Le misure concernenti il settore del traffico ferroviario sono finanziate in primo luogo attraverso il FIF, fatta eccezione per le tratte che assicurano esclusivamente il collegamento capillare (p. es. linee tranviarie e della metropolitana) ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 Lferr. 17/55