Rapporto sui risultati 1 tachigrafo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 10 pagine

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Per migliorare la sicurezza stradale, tutelare i lavoratori ed evitare distorsioni della concorrenza, nel settore del trasporto su strada si applicano standard minimi per quanto riguarda i tempi di lavoro, di guida e di riposo degli autisti, verificandone il rispetto per mezzo di tachigrafi. L’UE ha aggiornato le disposizioni al riguardo e allineato la tecnologia alle esigenze del mercato del trasporto su strada. I nuovi apparecchi costituiscono la versione 2 della seconda generazione (GEN2 V2), anche nota come tachigrafo intelligente.

Nell’UE i tachigrafi GEN2 V2 saranno obbligatori per autocarri, autoarticolati e relativi rimorchi nonché per autobus immatricolati la prima volta a partire dal 21 agosto 2023. Inoltre, i veicoli che effettuano trasporti internazionali e sono dotati di un sistema tachigrafico di generazione precedente (analogico e digitale GEN1) dovranno essere attrezzati con la GEN2 V2 dal 1° gennaio 2025. Per i veicoli dotati degli attuali tachigrafi di seconda generazione versione 1 (GEN2 V1) l’adeguamento dovrà avere luogo entro il 21 agosto 2025.

Data la sua posizione al centro dell’Europa, la Svizzera deve poter contare su un accesso al mercato europeo dell’autotrasporto il più possibile privo di ostacoli. Per questo motivo è stato proposto di recepire nel diritto elvetico le nuove disposizioni relative al tachigrafo intelligente e di prevederne l’entrata in vigore contemporaneamente all’UE. Le rispettive scadenze per l’equipaggiamento sono state fissate in disposizioni transitorie. Facendo riferimento all’Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’Unione europea1, si intende introdurre in Svizzera norme equivalenti a quelle dell’UE.

Sono state inoltre proposte integrazioni alle disposizioni sull’esame successivo dei tachigrafi secondo le quali i corpi di polizia avranno la possibilità, se non sono state rilevate manomissioni né difetti, di sostituire i sigilli da loro aperti a scopo di controllo. Anche gli obblighi di documentazione per i tachigrafi analogici, ancora utilizzati sui taxi e sugli autoveicoli pesanti più vecchi, saranno esplicitamente disciplinati, permettendo di abrogare le istruzioni del DATEC in merito.

Le modifiche proposte riguardano l’articolo 101 e le nuove disposizioni transitorie inserite nell’articolo 222r nonché l’allegato 2 OETV.

1 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, RS 0.740.72 4/10 USTRA-D-2B8D3401/367