Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 16 pagine
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Diritto d’esecuzione relativo alla legge sulla sicurezza delle informazioni Rapporto sui risultati
ZH prevede costi supplementari pari a circa 10 000-50 000 franchi svizzeri ciascuno per l’accreditamento in materia di sicurezza di mezzi informatici e per i controlli di sicurezza regolari durante il ciclo di vita. Al momento non possono essere stimati in modo definitivo ulteriori costi.
3.2 Pareri sull’ordinanza sulla sicurezza delle informazioni (OSIn)
3.2.1 Osservazioni generali sull’OSIn
L’unificazione del SGSI in tutte le unità amministrative nel quadro della nuova OSIn è accolta con favore (UDC). L’UDC ritiene che la centralizzazione porterà a una riduzione dei costi e a un funzionamento e una manutenzione efficienti. Auspica dunque che in tutti gli uffici sia introdotto il più rapidamente possibile lo stesso SGSI.
GE sottolinea la complessità dell’attuazione dell’ordinanza e gli oneri a livello di costi che la stessa comporta.
3.2.2 Pareri sugli articoli dell’OSIn
Articolo 2 Campo d’applicazione
Capoverso 6: dalla procedura di consultazione è emerso che per diversi Cantoni (AG, BL e ZH) è difficile dimostrare l’equivalenza delle proprie leggi con la LSln.
AG auspica che si dimostri come i Cantoni potrebbero difendersi in caso di rifiuto di accesso da parte della Confederazione, altrimenti la disposizione derogatoria (art. 3 cpv. 2 LSln) risulterebbe inutile.
Articolo 6 Cura delle basi legali e degli obblighi contrattuali
NE ritiene che non sia chiaro se i Cantoni debbano consultare il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni quando creano una propria base giuridica per raggiungere un livello di sicurezza equivalente o quando attuano, ad esempio, raccomandazioni tecniche.
Articolo 9 Autorizzazione ed elenco delle deroghe
Capoverso 2: LU auspica che si specifichi a chi il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni nonché i dipartimenti possono delegare l’autorizzazione di deroghe.
Capoverso 4 lettera b: LU si chiede se le unità amministrative, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni siano sempre informati se la concessione di deroghe è stata delegata, in modo da potere registrare tali deroghe nel loro elenco. Per garantire il flusso di informazioni, sarebbe opportuno introdurre un obbligo di notificare e informare per l’organo a cui è stata delegata l’autorizzazione delle deroghe.
Articolo 12 Gestione degli incidenti
Capoverso 7 lettera a: LU auspica che sia precisato quali informazioni devono essere comunicate. In caso contrario potrebbero insorgere dei problemi, in particolare dal punto di vista della protezione dei dati.
Articolo 16 Principi
L’articolo è comprensibile (AG). Tuttavia, non è possibile stimare l’onere necessario.