Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 16 pagine
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Diritto d’esecuzione relativo alla legge sulla sicurezza delle informazioni Rapporto sui risultati
TG e ZH rilevano una mancanza di chiarezza in merito alla competenza e alla procedura da seguire in caso di richieste al Cantone di consultare le informazioni classificate della Confederazione. TG auspica che al capoverso 3 si specifichi che non si applicano le leggi cantonali sulla trasparenza.
Articolo 17 Servizi incaricati della classificazione
Per AG non risulta chiaro in che misura questa disposizione possa essere rilevante per i Cantoni, dato che quest’ultimi non sono menzionati come enti classificatori.
Articolo 18-20 Livelli di classificazione AD USO INTERNO, CONFIDENZIALE e SEGRETO
Secondo AG le disposizioni sono comprensibili. Tuttavia, non è chiaro se e in che misura ci siano problemi di congruenza e difficoltà tra i livelli di classificazione dei Cantoni e quelli della Confederazione.
GE propone che il criterio «è resa nota l’identità di persone particolarmente esposte» al livello di classificazione CONFIDENZIALE di cui all’articolo 19 lettera c sia eliminato in modo che valga solo come criterio per il livello di classificazione SEGRETO all’articolo 20 lettera c. Non viene preso in considerazione l’aspetto del danno alla fonte stessa, nel caso in cui sia possibile accedere alla sua identità. Ciò costituisce un problema e potrebbe danneggiare anche lo Stato.
A proposito dell’articolo 18 lettera c, VD sottolinea che le conseguenze di una lesione psicologica possono essere più gravi di quelle di una lesione fisica. Alla lettera c, tuttavia, sono menzionate unicamente le lesioni fisiche.
VD propone che le disposizioni sui livelli di classificazione siano adeguate. In caso di attacco alla sicurezza delle informazioni dei sistemi della Confederazione non dovrebbero essere tutelati sul piano giuridico unicamente gli interessi della Confederazione, ma anche quelli di aziende e privati.
Articolo 21 Direttive concernenti il trattamento
Poiché secondo l’articolo 21 OSIn le istruzioni generali e astratte si applicherebbero solo ai servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1-3 OSIn, per AG non è chiaro quali direttive si applichino ai Cantoni e da chi siano emanate.
Articolo 22 Misure di sicurezza specifiche all’impiego
Per AG non è chiaro, per quale motivo questa disposizione debba essere attuata da parte dei Cantoni.
X. D. propone che il capoverso 1 sia completato con il capo del Servizio informazioni militare e il Servizio di protezione preventiva dell’esercito nonché con il direttore dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Articolo 23 Accreditamento in materia di sicurezza di mezzi informatici
Secondo AG non è chiaro, per quale motivo questa disposizione debba essere attuata da parte dei Cantoni.
Articolo 24 Protezione in caso di pericolo per le informazioni classificate
Per AG la disposizione è comprensibile e attuabile. L’onere per l’attuazione dovrebbe essere contenuto.
Articolo 25 Verifica della necessità di protezione e cerchia delle persone autorizzate
AG esprime il parere che la disposizione non è rilevante per i Cantoni, poiché in quest’ultimi non c’è nessun servizio incaricato della classificazione ai sensi dell’articolo 17 OSIn.