Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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Sezione 2 Elenchi delle funzioni
Art. 3 Attribuzione
Capoversi 1–3: per ogni tipo di CSP si emana un proprio elenco delle funzioni quale allegato all’ordinanza. Ai sensi dell’articolo 41b capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 200526 sugli stranieri e la loro integrazione e dell’articolo 6a capoverso 2 della legge sui documenti d’identità del 22 giugno 200127, nell’ambito del rilascio di documenti d’identità, anche per determinate persone potrebbero venire svolti controlli di sicurezza ai sensi dall’articolo 6 dell’attuale OCSP. Nella nuova OCSP non figurerà, volutamente, alcun elenco delle funzioni a tale scopo. In caso di necessità impellente di CSP questi sarebbero coperti attraverso una procedura di sicurezza relativa alle aziende presso le imprese interessate.
Gli elenchi non possono contenere funzioni che non rispettano i rigidi presupposti degli articoli 10– 14.
Le autorità assoggettate di cui all’articolo 2 LSIn che non rientrano nell’ambito di competenza del Consiglio federale (p. es. il Ministero pubblico della Confederazione) devono emanare autonomamente i propri elenchi delle funzioni.
Capoverso 4: il contenuto di questo capoverso è conforme al vigente disciplinamento di cui all’articolo 1 capoverso 3 OCSPN.
Art. 4 Modifica
Al fine di tenere il numero dei controlli entro i limiti perseguiti, nell’allestire e nell’aggiornare gli elenchi delle funzioni nei quali figurano le funzioni da controllare occorre controllare meglio di oggi la legalità delle iscrizioni. L’intento è quindi che il DDPS gestisca a livello centrale gli elenchi delle funzioni e che li aggiorni costantemente su richiesta dei dipartimenti e della CaF. Nel farlo occorre che il DDPS coinvolga il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Art. 5 Pubblicazione, conservazione e comunicazione
Riguardo alla sensibilità sotto il profilo della sicurezza degli elenchi delle funzioni cfr. il numero 3.5 lettera d. I servizi e le persone che per l’adempimento dei propri compiti devono potere consultare elenchi delle funzioni non pubblicati, potranno farlo tramite il DDPS. Si tratta in particolare dei servizi promotori e degli organi di sicurezza secondo l’OSIn.
Art. 6 Verifica dell’aggiornamento
Capoverso 1: la verifica della correttezza degli elenchi delle funzioni richiede una considerevole mole di lavoro. Vi è però una chiara necessità di mantenere aggiornati gli elenchi delle funzioni e di interrogarsi sulle classificazioni delle funzioni, affinché siano sottoposte a controllo sempre soltanto le persone per la cui funzione è necessaria una verifica in virtù del rischio potenziale. Occorre quindi stabilire l’approccio pragmatico di verificare gli elenchi delle funzioni una volta a legislatura, in generale, e in caso di riorganizzazioni o modifiche di compiti, nello specifico.
Capoverso 2: alla luce delle esperienze acquisite, è necessario garantire che la verifica della correttezza degli elenchi delle funzioni abbia effettivamente luogo. Occorre pertanto che ci sia l’obbligo di presentare rapporto in tal senso al DDPS. Se dalla verifica della correttezza degli elenchi delle funzioni risulta una necessità di modifica di tali elenchi, questi ultimi devono essere rielaborati di conseguenza.
Sezione 3 Controlli senza elenchi delle funzioni
Art. 7 Controllo straordinario
Qualora una funzione adempia i criteri per un controllo, ma non sia ancora stata inserita nel relativo elenco delle funzioni, in virtù dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn, è possibile svolgere un controllo purché l’autorità assoggettata lo consenta. Per l’Amministrazione federale occorre delegare la pertinente competenza decisionale per un controllo eccezionale al DDPS, che consulta il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. Gli elenchi delle funzioni devono
26 RS 142.20
27 RS 143.1 29/47