Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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Capoverso 2 lettere c e d: le persone che svolgono attività sensibili sotto il profilo della sicurezza per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o per la sua Autorità di vigilanza, il Servizio informazioni militare (SIM) o il Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d’aiuto alla condotta (BAC) lo fanno regolarmente in settori estremamente sensibili. Le loro attività vanno quindi attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato.
Capoverso 2 lettera e: cfr. commento al capoverso 1 lettera d.
Art. 11 Verifica dell’affidabilità secondo la LPers
Capoverso 1 lettera a: nel caso delle attività sovrane di personale impiegato all’estero e di personale del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento (cfr. l’art. 3 lett. a e b dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 202229 concernente l’ordinanza sul personale federale; O-OPers–DFAE) possono essere pregiudicati considerevolmente interessi essenziali della Confederazione. Le persone che esercitano siffatte attività vanno controllate al livello di controllo di sicurezza di base.
Capoverso 1 lettera b: ai sensi della vigente matrice di valutazione della gestione dei rischi della Confederazione, una potenziale dimensione delle conseguenze finanziarie di 50–500 milioni di franchi corrisponde alla ripercussione «considerevole».
Capoverso 1 lettera c: a seconda dell’interpretazione di questi termini, la gamma di compiti di perseguimento penale o di polizia può essere assai ampia. Il campo di applicazione di questo motivo del controllo deve pertanto essere limitato ai compiti che possono pregiudicare considerevolmente gli interessi pubblici della Confederazione.
Capoverso 1 lettera d: in caso di esercizio non appropriato della propria funzione, le persone operanti nella cerchia ristretta di un capo di dipartimento oppure di una cancelliera o di un cancelliere della Confederazione possono causare regolarmente un danno considerevole. Vanno quindi assoggettate, senza eccezioni, a un controllo di sicurezza di base.
Capoverso 2 lettere a–c: i detentori delle funzioni per i quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200130 sul personale federale (OPers), spetta al Consiglio federale o, secondo l’articolo 1bis di detta ordinanza, spetta al capo del dipartimento la competenza di costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro, soddisfano regolarmente uno dei motivi del controllo di cui all’articolo 20b capoverso 1 lettere a e b LPers. Ciò vale anche per i detentori delle funzioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers. In virtù dell’elevato danno reputazionale ivi connesso in caso di inadempienze di suddetti detentori, essi vanno assoggettati al controllo di sicurezza ampliato.
Capoverso 2 lettera d: ai sensi della vigente matrice di valutazione della gestione dei rischi della Confederazione, una potenziale dimensione delle conseguenze finanziarie di oltre 500 milioni di franchi corrisponde alla ripercussione «elevata» e una di oltre 1 miliardo di franchi alla ripercussione «molto elevata».
Capoverso 2 lettera e: le attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP di cui all’articolo 16 capoverso 1 vanno, parimenti, assoggettati al controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato affinché ne sia garantita la credibilità nei confronti delle persone da controllare.
Art. 12 Controlli secondo la legge militare del 3 febbraio 199531 (LM)
Capoverso 1 lettera a: non ogni attività normale di militari in uniforme all’estero rientra nella definizione della «rappresentanza sovrana» della Svizzera. La rappresentanza meramente visiva della Svizzera o attività nell’ambito di contingenti di truppe internazionali non devono bastare per una verifica dell’affidabilità. Sono necessarie attività che contemplano competenze decisionali sovrane con effetto esterno in rappresentanza della Svizzera.
Capoverso 1 lettera b: cfr. commento all’articolo 11 capoverso 2 lettera b.
Capoverso 1 lettera c: in caso di bisogno, per decidere se una persona soggetta all’obbligo di leva non debba essere reclutata, o se un militare debba essere degradato o escluso dall’esercito, è sufficiente un controllo di sicurezza di base.
29 RS 172.220.111.343.3
30 RS 172.220.111.3
31 RS 510.10 31/47