Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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 lettera b: qui il Consiglio federale stabilisce che il trattamento di informazioni classificate CON-

FIDENZIALE per le quali l’interesse a conservare il segreto è ripartito su più autorità o dipartimenti costituisce, senza eccezioni, un caso per la PSA;

 lettera c: per analogia con la lettera b, se i mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione

elevata» vengono impiegati per compiti che coinvolgono più autorità o compiti interdipartimentali, anche l’esercizio, la manutenzione e la verifica di detti mezzi informatici devono attivare, senza eccezioni, la PSA;

 lettera d: un’attestazione di sicurezza aziendale internazionale deve disporre di una base so-

lida, per la quale unicamente l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la LSIn offre la garanzia necessaria e sufficiente. Sebbene debba sostenere i costi della procedura, l’azienda non può tuttavia semplicemente «acquistare» in tal modo un marchio di qualità statale. Il servizio specializzato PSA avvierà la procedura soltanto in presenza di una pertinente domanda di un’autorità estera o di un’organizzazione internazionale e se si tratta effettivamente di un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Capoverso 3: questo termine ordinatorio è inteso fornire ai mandanti un orientamento per la pianificazione e il coordinamento della procedura di aggiudicazione e incitare il servizio specializzato PSA al rispetto dell’imperativo di celerità.

Art. 6 Esame della domanda con autorità di sicurezza estere

Capoverso 1: se il mandante intende affidare a un’azienda estera, dunque non soggetta all’ordinamento giuridico svizzero, un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza (cfr. l’art. 49 LSIn), presenta la pertinente domanda contestualmente al servizio specializzato PSA. Le necessarie fasi procedurali sono ora svolte dal servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni (cfr. l’articolo 83 LSIn) assieme all’autorità di sicurezza estera.

Capoverso 2: purché esista un pertinente trattato internazionale (cfr. l’art. 87 LSIn), su richiesta del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni l’autorità di sicurezza estera o confermerà che l’azienda dispone di una dichiarazione di sicurezza aziendale, oppure avvierà la PSA. La procedura è interamente disciplinata dal diritto dello Stato in cui ha sede l’azienda e anche il rilascio di una pertinente attestazione di sicurezza aziendale ha luogo in virtù del diritto estero.

Art. 7 Definizione dei requisiti di sicurezza

Capoverso 1: con l’OSIn e l’OCSP si menzionano entrambi gli atti normativi determinanti che devono essere considerati nel definire i requisiti di sicurezza nel singolo caso.

Capoverso 2: nelle relazioni internazionali il trattato internazionale prevale sull’OSIn e sull’OCSP.

Capoverso 3: fatto salvo l’articolo 5 capoverso 2, il mandante e il servizio specializzato PSA possono trovare un’intesa sull’avvio della procedura. Una volta avviata la procedura, deve altresì essere possibile che si accordino su una ripartizione dei compiti sia nella procedura di aggiudicazione, sia nell’adempimento del mandato. Tale modo di procedere dovrebbe essere utile specialmente laddove, dopo il rilascio dell’attestazione di sicurezza aziendale, per l’intera durata di quest’ultima siano opportune misure di controllo di ampia portata o permanenti. È nell’interesse diretto del mandante (titolare del segreto) potere effettuare controlli indipendentemente dal servizio specializzato PSA. Le misure coercitive delle autorità non sono trasferibili al mandante.

Capoverso 4: nel rapporto tra la procedura di aggiudicazione e la procedura di sicurezza relativa alle aziende, è sempre la prima a costituire la procedura direttiva. In quanto strumento della sicurezza delle informazioni, la suddetta procedura di sicurezza segue sempre gli iter della procedura di aggiudicazione. Per quest’ultima, tuttavia, le fasi della procedura di sicurezza devono essere integrate nel piano procedurale. Ne consegue che i pertinenti compiti di coordinamento incombono alla parte principalmente interessata nella procedura direttiva, ossia al mandante.

Sezione 3: Valutazione delle aziende Art. 8 Notifica delle aziende idonee

Capoverso 1: contrariamente all’esame del mero avvio della procedura, con la valutazione dell’idoneità il servizio specializzato PSA oramai compie atti ufficiali incomparabilmente più costosi e approfonditi. Per ragioni inerenti al diritto e all’economia procedurale, a questo stadio della procedura di sicurezza relativa alle aziende è quindi imprescindibile che a queste analisi vengano sottoposte soltanto le aziende che dal punto di vista del mandante sono ancora suscettibili di ottenere il