Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/55: Modifica dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) · 12 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: avamprogetto OCP-CPM
Per BL, BS e GE in caso di esecuzione congiunta delle pene si pone la questione del luogo dell’esecuzione.
Viste le differenti prescrizioni del DPMin e del CP, 9 partecipanti suggeriscono di integrare il capoverso 2 in particolare con una disposizione sul ritmo delle verifiche in caso di rifiuto della liberazione condizionale nonché sulla durata del periodo di prova13. PS propone di precisare che la liberazione condizionale non è calcolata in base alla durata complessiva, bensì alla somma delle durate delle singole pene.
VD propone di stralciare il capoverso 3. Non ha infatti molto senso coordinare l’esecuzione di pene detentive secondo il CP con prestazioni personali secondo il DPMin, poiché per motivi di sicurezza una pena detentiva è in ogni caso sempre eseguita in via prioritaria. GE propone di disciplinare lo svolgimento di una prestazione personale in caso di liberazione condizionale nonché la procedura in caso di mancato adempimento. Per JU non è chiaro cosa succeda con la pena differita dopo la conclusione della pena eseguita.
4.4 Articolo 12d: Misure protettive a tenore del DPMin e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente
Quattordici partecipanti propongono di disciplinare nell’ordinanza come procedere con la misura (protettiva) differita dopo la conclusione della misura (protettiva) eseguita14.
ZG auspica che le misure protettive secondo il DPMin e le misure terapeutiche secondo il CP siano sempre eseguite in maniera consecutiva. Visti l’assenza di istituti idonei nonché il senso e lo scopo delle misure, non è opportuno eseguire simultaneamente misure miste15. Per semplificare, VD propone che l’esecuzione sia coordinata soltanto tramite accordo tra le autorità competenti, poiché casi di questo tipo sono rari.
4.5 Articolo 12e: Collocamenti a tenore del DPMin e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente
Per 10 partecipanti non è chiaro se la priorità dei collocamenti imponga di differire l’esecuzione delle pene detentive16. Diciannove partecipanti propongono di disciplinare nell’ordinanza come procedere con la pena detentiva una volta eseguita la misura protettiva17.
È proposto di rinviare per analogia all’articolo 32 capoverso 2 DPMin18 o agli articoli 62b capoverso 319 e 62c capoverso 2 CP20.
13 BE, BL, GE, JU, NE, SO, VD; FSA, Strafverteidiger.
14 AR, BL, GE, GL, NE, NW, SG, SH, SO, UR, ZH; CDDGP, CCSPC, CSCSP.
15 In questo contesto UR rimanda ai diversi principi di queste misure e si chiede se esistano istituti idonei; simile la posizione di BE.
16 AR, BL, GL, NW, SG, SH, SO; CDDGP, CCSPC, CSCSP.
17 AG, AR, BE, BL, BS, GL, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR; CDDGP, CCSPC, FSA, CSCSP, Strafverteidiger, SSDPM.
18 AG, AR, BL, GE, GL, NW, SG, SH, SO, TG, UR; CDDGP, CCSPC, CSCSP, Strafverteidiger (ossia rinuncia all’esecuzione della pena detentiva), SSDPM.
19 AG; FSA, SSDPM, Strafverteidiger (ossia dopo la liberazione definitiva nessuna esecuzione della pena residua se la privazione della libertà connessa alla misura era più breve).
20 SO, TG (ossia dopo la soppressione della misura: esecuzione della pena residua se la privazione della libertà connessa alla misura era più breve).