Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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Vigilanza della Confederazione (cpv. 5) La vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sull’esecuzione da
parte dei Cantoni è volta a garantire un’applicazione uniforme del diritto. Tale vigilanza aumenterà anche l’accettazione internazionale della normativa svizzera. Al contempo, spetterà all’AFC concretizzare l’ordinanza in modo vincolante per i Cantoni tramite la definizione della prassi (circolari), il che aumenterebbe la certezza del diritto per le unità operative imponibili. La forma concreta della competenza di vigilanza sarà disciplinata nell’ordinanza, partendo dall’attuale ordine di competenze per l’imposta federale diretta.
4.2.3 Complementi e deroghe
Cpv. 3 e 4
Nel commento al numero 4.2.1 sono già state spiegate alcune prescrizioni complementari ai principi ivi menzionati, che si basano sul capoverso 3. Inoltre, occorre menzionare i seguenti complementi e le seguenti deroghe (cpv. 4).
Il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a derogare ai principi di cui sopra. Può delegare tale competenza al DFF. Il modello di norme dell’OCSE e del G20 e l’attuazione di altri Stati costituiscono il quadro di riferimento. Occorre inoltre considerare anche altre normative (come p.es. l’«Implementation Framework»).
Fase 1: verifica se il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione
Nel capitolo 6, il modello di norme contiene prescrizioni esplicative sulle ristrutturazioni che talvolta sono importanti anche per il campo di applicazione o per l’utile determinante (fase 2):
ristrutturazione precedente o durante l’esercizio in esame (art. 6.1 del modello di
norme);
entrata o uscita di un’unità operativa durante l’esercizio (art. 6.2 del modello di
norme);
trasferimento di valori patrimoniali e impegni (art. 6.3 del modello di norme).
Inoltre, le disposizioni dell’articolo 6.5 del modello di norme si applicano ai gruppi di imprese con più società madri per le quali la soglia della cifra d’affari è calcolata nella sua totalità.
Determinate istituzioni statali, organizzazioni internazionali e organizzazioni senza scopo di lucro non rientrano nel campo di applicazione dell’imposizione minima. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione determinati istituti della previdenza professionale (fondi pensione) come pure i fondi d’investimento e immobiliari, nella misura in cui questi costituiscono la società madre capogruppo. Questi soggetti giuridici sono tuttavia considerati per determinare se la soglia è raggiunta o meno. Le unità operative non considerate sono esenti anche se appartengono a un gruppo di imprese soggetto all’imposizione minima. Inoltre, a particolari condizioni, le unità operative