Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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Fase 4: calcolo dell’imposta integrativa
In linea di principio, per i collaboratori attivi in uno Stato i costi effettivi sono determinanti per i costi del personale. Per gli investimenti materiali è sostanzialmente determinante il valore contabile degli investimenti materiali effettuati nel medesimo Stato secondo lo standard di presentazione dei conti riconosciuto degli investimenti materiali effettuati nel medesimo Stato. In particolare, le spese per il personale in relazione alla navigazione internazionale e determinati fondi non si qualificano per la deduzione sulla sostanza.
Il gruppo di imprese può scegliere di non applicare la deduzione sulla sostanza (art. 5.3.1 del modello di norme). I modelli di norme prevedono inoltre anche ulteriori disposizioni dettagliate in questo caso (art. 5.3).
L’importo dell’imposta integrativa per ciascuno Stato deve eventualmente essere adeguato a causa di correzioni effettuate in anni precedenti. L’articolo 5.4 del modello di norme spiega le modalità.
Le norme dell’OCSE e del G20 prevedono una regola de minimis (art. 5.5) in base alla quale l’imposta integrativa può essere esentata per uno Stato se non si raggiungono determinati valori soglia.
Infine, l’articolo 6.4 contiene prescrizioni per determinate unità operative che sono considerate «joint-venture» secondo il modello di norme. Infine, si può fare riferimento ad altre disposizioni dettagliate riguardanti le ristrutturazioni e le strutture di holding (cap. 6), i regimi fiscali speciali (cap. 7), le disposizioni transitorie (cap. 9), la situazione delle unità operative (art. 10.3) nonché gli standard di presentazione di conti riconosciuti (art. 10.1).
Imposizione/obblighi di dichiarazione
Gli obblighi di dichiarazione devono essere sanciti nell’ordinanza insieme al diritto procedurale, al diritto penale e ai rimedi giuridici.
Dato che, secondo il calendario dell’OCSE e del G20, le prescrizioni internazionali sulla procedura saranno decise solo nel corso di quest’anno, sussistono ancora molte domande relative all’esecuzione pratica. Solo allora si potranno chiarire le questioni procedurali in Svizzera. In singoli casi si potrebbe definire un Cantone di riferimento, che invierebbe agli altri Cantoni coinvolti una proposta giuridicamente non vincolante per l’assegnazione dell’imposta integrativa alle singole unità operative. Questo permetterebbe inoltre di definire un interlocutore di riferimento centrale per il gruppo di imprese. È inoltre ipotizzabile che gli obblighi di dichiarazione del gruppo di imprese siano completati ai fini dell’attuazione nazionale.
4.2.4 Entrate fiscali e perequazione finanziaria
Cpv. 6
Le entrate dall’imposta integrativa devono confluire nella NPC come entrate fiscali aggiuntive.
Il principale strumento di gestione della compensazione delle risorse è l’indice delle risorse o il potenziale di risorse, che misura la capacità finanziaria di un Cantone. Dal