Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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Fase 4: calcolo dell’imposta integrativa (lett. f)

L’importo dell’imposta integrativa è determinato sulla base della somma degli utili eccedenti per ciascuno Stato (lett. f).

Importo dell’imposta integrativa =

Somma degli utili eccedenti in uno Stato * Aliquota dell’imposta integrativa

L’utile eccedente (lett. g), a sua volta, è determinato sulla base dell’utile determinante. La differenza tra i due valori è data da una deduzione per gli investimenti materiali e i costi del personale (deduzione sulla sostanza), che viene considerata nell’utile ecce-

dente.

Somma dell’utile eccedente = Somma degli utili determinanti in uno Stato - deduzione sulla sostanza in uno Stato

La deduzione sulla sostanza per gli investimenti materiali e i costi del personale è esposta in dettaglio nel modello di norme all’articolo 5.3, secondo cui il 5 per cento dei costi salariali in uno Stato e il 5 per cento degli investimenti materiali possono essere dedotti dagli utili determinanti. Secondo una disposizione transitoria, l’importo della deduzione è graduato in ordine decrescente dal 10 per cento (costi del personale) e dall’8 per cento (investimenti materiali) nei primi anni di entrata in vigore (art. 9.2).

Fase 5: riscossione dell’imposta integrativa svizzera, dell’IIR o dell’UTPR per le unità operative svizzere, con riserva dei diritti d’imposizione prevalenti degli Stati esteri

Sulla base delle fasi 1–4 si determina l’importo dell’imposta integrativa per ciascuno Stato. Le lettere h e j disciplinano, tra i vari aspetti, quale tipo di imposta integrativa applicare. Di conseguenza, si segue il seguente ordine di priorità.