Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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le cui quote di valore sono detenute per almeno l’85 o il 95 per cento da determinate unità operative esenti sono escluse dal campo di applicazione (cfr. art. 1.5.2 del modello di norme). L’articolo 1.5.3 del modello di norme prevede per un gruppo di imprese anche il diritto di scegliere se assoggettare comunque all’imposizione minima le unità operative esenti.

Fase 2: verifica se il gruppo di imprese non raggiunge il livello d’imposizione minima

In genere le imposte determinanti vanno assegnate all’unità operativa presso la quale sono contabilizzate. Di conseguenza, vengono prese in considerazione nel rispettivo Stato di sede per la determinazione dell’aliquota d’imposta effettiva. Tuttavia, il modello di norme dell’OCSE e del G20 prevede anche diverse disposizioni speciali e dettagliate al riguardo (p. es. per le unità operative fiscalmente trasparenti e determinati fondi o trust, le imposte CFC, le imposte sui ricavi da partecipazioni ecc.; cfr. in particolare l’art. 4.3 del modello di norme).

Il capitolo 4 del modello di norme contiene anche indicazioni per trattare le cosiddette differenze temporanee che sorgono quando le voci di ricavo o di spesa sono registrate in anni differenti a fini contabili e fiscali. Le regole in materia si basano fondamentalmente sul cosiddetto metodo di «deferred tax accounting» previsto dal modello di norme. Nel conto annuale la base è costituita dalla contabilizzazione secondo il principio della conformità temporale. Il fatto che le imposte relative a una certa voce possano risultare in un altro periodo viene preso in considerazione correggendo le imposte effettive in questo periodo dalle imposte pagate successivamente (i cosiddetti debiti d’imposta latenti). Ciò si applica in analogia al caso opposto riguardante i cosiddetti crediti d’imposta latenti. Lo scopo di queste norme è di assicurare che nessuna imposta integrativa sia dovuta in virtù di una differenza temporanea. Taluni aggiustamenti sono tuttavia apportati ai conti delle imposte latenti esistenti. Per esempio, l’accredito degli impegni fiscali latenti è limitato alle imposte determinanti e l’onere fiscale latente dovrà essere ricalcolato in vista dell’imposizione minima. Inoltre, è prevista una compensazione di alcune imposte latenti contabilizzate, se queste non vengono pagate entro i cinque anni fiscali successivi.

Fase 3: determinazione dell’aliquota dell’imposta integrativa

In determinati casi speciali, l’aliquota d’imposta non è determinata per ciascuno Stato, bensì per sottogruppo in uno Stato o per unità operativa. In particolare, l’aliquota d’imposta è determinata per unità operativa nel caso di unità operativa apolidi e di alcune unità operative individuali in cui la società madre detiene direttamente o indirettamente al massimo il 30 per cento delle quote di proprietà (art. 5.1.1 e 5.6.2). Inoltre, in certe situazioni, l’aliquota d’imposta per determinati sottogruppi o alcuni tipi di unità operative è calcolata separatamente per ogni Stato (cfr. in particolare art. 5.1.3 e 7.4 relativi alle società di investimento, art. 5.6.1 relativo alle unità operative in cui la società madre detiene direttamente o indirettamente al massimo il 30 % delle quote di proprietà, nonché art. 6.4.1 (a) relativo ad alcune unità che rientrano nella definizione di «joint venture» secondo il modello di norme).