Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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(1) Nella misura in cui uno Stato riscuote un’imposta integrativa nazionale, nessuno

Stato estero può prelevare un’IIR o un’UTPR (art. 5.2 del modello di norme).

Un’imposta integrativa nazionale deve essere compatibile con il modello di norme per essere accettata dagli altri Stati. Per questo, la determinazione dell’utile eccedente deve attenersi al modello di norme. Inoltre, l’onere fiscale nazionale per gli utili eccedenti deve essere portato al livello minimo d’imposizione. Infine, lo Stato in questione non può concedere vantaggi legati all’imposta integrativa.

(2) Qualora rimanga un importo residuo, esso viene registrato in primo luogo con

l’IIR (lett. j, art. 2.1–2.3 del modello di norme).

Nel caso dell’IIR, lo Stato in cui risiede la società madre capogruppo ha sostanzialmente il diritto d’imposizione primario. Se questo Stato non ha introdotto l’IIR, il modello di norme prevede che si possa applicare l’IIR per la seconda società intermedia. L’ordine dettagliato nonché altre norme sono stabilite negli articoli 2.1–2.3 del modello di norme, che include anche una regolamentazione speciale per le unità operative con diversi azionisti (cfr. in particolare art. 2.1–2.3 del modello di norme). In tal caso, sostanzialmente l’OCSE e il G20 dispongono che gli Stati della società madre capogruppo possano applicare l’IIR secondo la rispettiva quota di partecipazione o di proprietà. Inoltre, nel caso di alcune unità operative in cui oltre il 20 per cento dell’utile è detenuto direttamente o indirettamente da azionisti che non sono unità operative, si applica l’IIR a queste società in via prioritaria, in deroga all’ordine di cui sopra.

(3) Nella misura in cui l’IIR non è applicabile, lo è invece l’UTPR (lett. j, art. 2.4–2.6

del modello di norme).

L’UTPR può essere applicata in tutti gli Stati in cui risiede una o più unità operative. La ripartizione tra questi Stati avviene in base alla sostanza della rispettiva unità operativa (cfr. art. 2.4–2.6 del modello di norme). L’UTPR può essere riscossa sotto forma di deduzione negata o di imposta integrativa (cfr. art. 2.4 del modello di norme). La Svizzera la attua come imposizione aggiuntiva.

4.2.2 Federalismo in Svizzera

Cpv. 2 lett. i–k in combinato disposto con il cpv. 3 segg.: Federalismo in Svizzera

Nelle suddette fasi 1–5 è stato definito l’importo che la Svizzera può riscuotere come imposta integrativa (oggetto dell’imposta e base di calcolo) e il tipo d’imposta integrativa applicabile.

Le lettere i e j disciplinano l’obbligo fiscale delle unità operative in Svizzera su tale base. La lettera k dispone che i Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione dell’imposta integrativa secondo le regole dell’ordinanza del Consiglio federale. L’imposta così prelevata è un’imposta federale (lett. b). Il modello di norme riguarda poco questo settore interno. L’autorità fiscale competente è specificata nella lettera k. La procedura, i rimedi giuridici e il diritto penale figurano nel capoverso 3. Infine, il capoverso 5 sancisce la vigilanza della Confederazione.