Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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Soggetto fiscale
Se un gruppo di imprese possiede diverse unità operative in Svizzera, le unità operative devono essere tassate più pesantemente per l’imposta integrativa svizzera nella misura in cui hanno contribuito al mancato raggiungimento del livello d’imposizione minima in Svizzera. Le unità operative il cui onere individuale supera il livello d’imposizione minima non devono essere soggette a oneri aggiuntivi. Questa soluzione appare appropriata alla luce della capacità economica delle singole unità operative.
Per determinate unità operative (stabilimenti d’impresa e proprietà fondiarie), non sono possibili separazioni dirette a causa della mancanza di conti annuali separati. Pertanto non è ancora chiaro in che modo l’imposta integrativa svizzera sarà ripartita tra queste unità operative nei singoli casi.
Nel caso dell’IIR, secondo il modello di norme solo la società madre capogruppo è soggetta all’imposta. Eventuali altre unità operative presenti in Svizzera non hanno alcuna relazione con l’imposizione in difetto all’estero e pertanto sono irrilevanti.
Quando si applica l’UTPR, nessuna società madre o società intermedia è situata in Svizzera, ma una o più unità operative lo sono. La chiave di ripartizione per queste unità sarà decisa dal Consiglio federale, che potrebbe basarsi sulla chiave di ripartizione internazionale fissata per l’UTPR dall’OCSE e dal G20: l’importo dell’UTPR attribuito alla Svizzera per l’imposizione verrebbe così ripartito tra le unità operative in rapporto agli investimenti materiali e al numero di collaboratori.
Competenza d’imposizione
L’imposizione e l’esazione dell’imposta integrativa saranno effettuate dal Cantone in cui la rispettiva unità operativa è anche assoggettata all’imposta sull’utile e sul capitale. L’amministrazione fiscale cantonale potrà basare l’imposizione su un’autodichiarazione del gruppo di imprese.
Per quanto concerne la procedura, il capitolo 8 del modello di norme prevede un approccio coordinato a livello internazionale, che include anche un’autodichiarazione del gruppo di imprese sulla base di un formulario standard. Queste regole devono essere precisate e completate nel corso del 2022 dal cosiddetto «Implementation Framework».
L’autodichiarazione suddivide la situazione fiscale del gruppo di imprese per Paese e permette di stabilire se il gruppo di imprese raggiunge il livello d’imposizione minima in un particolare Paese o – in caso negativo – di quanto risulta in difetto.