Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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ha rilasciato una dichiarazione sulla futura imposizione dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale2. Tale dichiarazione viene sottoscritta da 137 Stati membri, tra cui tutti gli Stati dell’OCSE, del G20 e dell’UE. È prevista una soluzione articolata in due pilastri: il primo prevede diritti d’imposizione più ampi per gli Stati di commercializzazione («imposizione gravante gli Stati di commercializzazione, cfr.
n. 1.1.1.1), il secondo norme per un’imposizione minima (cfr. n. 1.1.2.1).
1.1.1 Primo pilastro: imposizione gravante gli Stati di commercializzazione
1.1.1.1 Progetto dell’OCSE e del G20
Con il primo pilastro si aumenterà – o sarà possibile aumentare – la quota impositiva degli Stati di commercializzazione sull’utile dei grandi gruppi di imprese altamente redditizi operanti a livello internazionale. Gli Stati di commercializzazione sono gli Stati in cui si vendono le merci e i servizi. Non serve una presenza fisica a tal riguardo. In compenso saranno abolite le «imposte digitali» unilaterali (cfr. n. 2.1).
Il campo di applicazione del primo pilastro interesserà i gruppi di imprese internazionali che generano una cifra d’affari annua di oltre 20 miliardi di euro e un margine di utile di oltre il 10 per cento (utile al lordo delle imposte rispetto alla cifra d’affari). Secondo le indicazioni dell’OCSE e del G20 si tratterebbe dei circa 100 gruppi di imprese più grandi e redditizi a livello mondiale. Sono esclusi dal primo pilastro l’estrazione di materie prime e determinati servizi finanziari regolamentati.
Concretamente, gli Stati di commercializzazione in cui un gruppo di imprese genera una cifra d’affari annua di almeno 1 milione di euro potranno tassare una quota dell’utile. Per i Paesi più piccoli è prevista una soglia inferiore. La parte di utile di un’impresa che in futuro dovrà essere suddivisa tra gli Stati di commercializzazione così definiti ammonta al 25 per cento dell’utile che supera del 10 per cento il margine dell’utile (cosiddetto importo A). Al fine di garantire che l’utile assegnato agli Stati di commercializzazione per l’imposizione non sia soggetto a doppia imposizione, probabilmente gli Stati in cui sono residenti le unità del gruppo di imprese con rendimenti superiori alla media dovranno concedere uno sgravio corrispondente. Per garantire la certezza del diritto ai gruppi di imprese in questione si prevede una particolare procedura di prevenzione delle controversie associata alla suddivisione dell’importo A tra gli Stati coinvolti e alla determinazione degli Stati che devono concedere uno sgravio corrispondente. Inoltre, questi gruppi di imprese devono beneficiare di una particolare procedura di risoluzione delle controversie, anche per questioni che sono solo indirettamente correlate all’importo A.
Per l’attuazione del primo pilastro è necessario un accordo multilaterale, che richiede la successiva ratifica da parte degli Stati partecipanti. Secondo la dichiarazione ufficiale dell’8 ottobre 2021, tale accordo potrà essere firmato a metà 2022.
2 https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm.