Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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operative in uno Stato, tenendo conto di un tasso percentuale sugli investimenti materiali e sui costi salariali (cosiddetto «carve-out» o deduzione sulla sostanza), è soggetto a un’imposizione aggiuntiva pari alla differenza tra l’onere fiscale effettivo e l’imposizione minima richiesta. Agli utili derivanti da determinate attività sulla sostanza potrà quindi essere ancora applicata un’imposizione inferiore al 15 per cento. L’imposizione aggiuntiva viene applicata nello Stato in cui ha sede la società madre capogruppo o eventualmente una società intermedia del gruppo di imprese in questione (cosiddetta «Income Inclusion Rule», IIR, regola di inclusione del reddito). Se tale Stato non ha introdotto l’IIR, l’imposizione verrà applicata sussidiariamente negli Stati con filiali del gruppo di imprese in questione, mediante negazione delle detrazioni o modifiche equivalenti (cosiddetta «Undertaxed Payments Rule», UTPR, regola sui pagamenti a bassa imposizione). L’OCSE e il G20 consentono tuttavia anche allo Stato ospite di imporre autonomamente la differenza rispetto all’imposizione minima (cosiddetta «Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax», imposta integrativa nazionale) Tale imposta integrativa nazionale ha la priorità rispetto all’IIR e all’UTPR.

Il secondo pilastro non rappresenta uno standard minimo, bensì un cosiddetto approccio comune, vale a dire che gli Stati non sono tenuti né politicamente, né giuridicamente ad adottare le norme sull’imposizione minima. Qualora decidessero di recepirle nel diritto nazionale, dovrebbero attenersi al modello di norme e alle linee guida dell’OCSE e del G20 conformemente alla dichiarazione ufficiale dell’8 ottobre 20213 e accettare l’applicazione delle norme da parte di altri Stati.

Il calendario dettagliato dell’OCSE e del G20 sull’imposizione minima prevede l’applicazione dell’IIR dal 2023 e dell’UTPR dal 2024. Oltre al modello di norme pubblicato a dicembre 2021, nel primo trimestre del 2022 sarà emanato un commentario esplicativo. Entro la fine del 2022 sarà elaborato il cosiddetto «Implementation Framework», finalizzato a semplificare il coordinamento delle norme sull’imposizione minima tra gli Stati coinvolti. In questo modo, almeno sino alla fine del 2022 rimarranno ancora insoluti alcuni punti importanti dell’attuazione.

Il secondo pilastro dell’OCSE e del G20 contiene inoltre una disposizione sull’assoggettamento all’imposta («Subject to Tax Rule») da inserirsi nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito con i Paesi in via di sviluppo. In futuro, tali Paesi potranno applicare un’imposta alla fonte ridotta su interessi, canoni e altri pagamenti selezionati qualora in un altro Stato i pagamenti in questione siano soggetti a un’imposizione inferiore al 9 per cento nominale. Si prevede che le relative CDI verranno modificate e ratificate bilateralmente oppure con uno strumento multilaterale.

3 Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), consultabile al sito www.oecd.org/tax/beps/tax-challengesarising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf