Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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Raffigurazione schematica del funzionamento dell’imposizione gravante gli Stati di commercializzazione

1.1.1.2 Ripercussioni per la Svizzera

L’onere fiscale più basso della Svizzera nel confronto internazionale potrebbe perdere importanza ai fini della scelta della sede. Questo perché una parte dell’utile del gruppo sarà tassata negli Stati di commercializzazione, indipendentemente dal fatto che gli utili siano assegnati, secondo le disposizioni vigenti, a un’unità svizzera o estera per l’imposizione siano eventualmente soggetti a un’aliquota inferiore in tale Paese.

Per i gruppi di imprese interessati, l’abrogazione delle imposte digitali unilaterali avrà effetti positivi. Queste norme possono risultare gravose in termini di oneri amministrativi e complessità del diritto tributario. Tuttavia, non è ancora chiaro quale onere amministrativo implicherà l’attuazione del primo pilastro.

1.1.2 Secondo pilastro: imposizione minima

1.1.2.1 Progetto dell’OCSE e del G20

Con il secondo pilastro verrà introdotta un’imposizione minima. Per i gruppi di imprese che generano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro, le cosiddette norme GloBE («Global Anti–Base Erosion», norme antierosione della base imponibile a livello mondiale) prevedono, un’imposizione minima del 15 per cento, secondo una base di calcolo standardizzata a livello internazionale. Tale imposizione minima del 15 per cento deve essere raggiunta da ciascuno Stato. In base al secondo pilastro, i redditi derivanti dalla navigazione internazionale sono esenti dall’imposizione minima.

Secondo l’OCSE e il G20, ai fini del calcolo dell’onere fiscale possono essere considerate soprattutto le imposte sull’utile e sul capitale nonché altri tipi di imposte sull’utile. La base di calcolo standardizzata sarà determinata secondo standard di presentazione dei conti riconosciuti, con alcuni correttivi. Se l’onere fiscale aggregato di uno Stato (cosiddetto «jurisdictional blending») non raggiunge il livello d’imposizione minima del 15 per cento previsto dall’OCSE e dal G20, l’utile di tutte le unità