Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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conformemente al secondo pilastro si differenzia sostanzialmente dalle regole di calcolo della legislazione svizzera in materia di imposta sull’utile. Secondo l’interpretazione dell’OCSE e del G20, in alcuni casi ciò potrebbe comportare un onere fiscale a una sola cifra per un’unità operativa.
Per quanto riguarda la concezione dell’OCSE e del G20, la Svizzera non può impedire che in futuro determinati gruppi di imprese operanti sul suo territorio siano assoggettati a una maggiore imposizione fiscale. Può tuttavia tutelare i suoi interessi politicoeconomici e fiscali, adattando il proprio sistema fiscale alla nuova realtà (cfr. n. 3.1). Contemporaneamente, l’attuazione nazionale potrebbe comportare il massimo rispetto possibile del federalismo finanziario.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20204 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20205 sul programma di legislatura 2019–2023.
Conformemente agli obiettivi annuali, nel primo semestre del 2022 il Consiglio federale intende stabilire se e come la Svizzera attuerà le nuove norme sull’imposizione dell’economia digitale scaturite dal relativo progetto dell’OCSE e del G20.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1 Imposizione gravante gli Stati di commercializzazione
Negli scorsi anni diversi Stati hanno introdotto «imposte digitali» unilaterali su determinati tipi di cifra d’affari, il cui obiettivo è di aumentare e/o tutelare il proprio substrato fiscale di unità appartenente a un grande gruppo di imprese. Anche l’UE programmava l’introduzione di un’imposta digitale, che è stata tuttavia accantonata dall’UE a causa del progetto dell’OCSE e del G20 e della rinuncia in esso contenuta a misure unilaterali nel campo di applicazione del primo pilastro.
Di recente alcune organizzazioni, tra cui la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale, si sono orientate maggiormente verso un’imposizione generale nello Stato di commercializzazione per quanto riguarda gli utili dei grandi gruppi di imprese. Anche gli Stati Uniti, in sede di elaborazione della loro riforma fiscale nel 2017, hanno valutato la possibilità di passare a un sistema fiscale basato sull’imposizione nello Stato di commercializzazione, ma alla fine vi hanno rinunciato.
4 FF 2020 1565
5 FF 2020 7365