Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 6 pagine
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A seconda della forma giuridica delle stesse, la persona firmataria può essere il titolare della funzione di direzione, un rappresentante del comitato direttivo o il detentore di una posizione analoga, in funzione delle competenze di firma interne.
Capoverso 2:
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. I richiedenti hanno unicamente diritto a un trattamento equo nel quadro delle disposizioni di legge e in considerazione delle circostanze concrete.
Art. 3 Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta
Capoverso 1:
L’aiuto finanziario si orienta ai costi di uno strumento d’identificazione secondo la LCIP rilasciato nel rispetto del criterio di economicità (cfr. n. 2). Per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta sarà dunque concesso un importo pari a 15 franchi. Le cartelle aperte già considerate non possono più essere computate nell’anno successivo.
Capoverso 2:
Generalmente, se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, il dipartimento competente deve stilare un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Nel caso in oggetto una tale situazione dovrebbe verificarsi soltanto se il numero di cartelle aperte fino all’entrata in vigore della revisione completa della LCIP (ossia nel periodo del finanziamento transitorio in parola) fosse superiore alle aspettative. Il capoverso 2 definisce pertanto un semplice meccanismo di ripartizione dei fondi ancora disponibili da applicare nei casi in cui il credito concesso non fosse sufficiente.
Art. 4 Importo massimo per ciascuna comunità di riferimento
L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in linea di massima dal numero di cartelle informatizzate del paziente aperte. Per evitare che una singola comunità di riferimento richieda in anticipo una quota considerevole degli aiuti finanziari e che successivamente per le restanti comunità non rimangano più incentivi per promuovere la diffusione della CIP, occorre stabilire un importo massimo per ciascuna comunità di riferimento. In questo modo si possono del resto considerare i principi della legge sui sussidi, secondo la quale deve essere tenuto conto per quanto possibile degli imperativi della politica finanziaria, stabilendo tra l’altro aliquote massime (art. 7 lett. h LSu).
Art. 5 Domanda
Capoverso 1:
Le domande di aiuti finanziari vanno presentate tra inizio gennaio e fine maggio per essere prese in considerazione nell’anno in corso. L’UFSP dovrà poter esaminare contemporaneamente le domande presentate da tutti i richiedenti per poi effettuare i pagamenti corrispondenti. Ciò consentirà una migliore comparabilità fra le comunità di riferimento beneficiarie dell’aiuto finanziario, aspetto particolarmente importante quando sono disponibili soltanto pochi fondi da ripartire. Inoltre, tale modus operandi è appropriato in termini di economia procedurale.
Capoverso 2:
Sulla scorta delle informazioni di cui alle lettere a–d, l’UFSP può verificare se una comunità di riferimento soddisfa i criteri per la concessione di aiuti finanziari e quale importo può essere versato nell’anno corrente.
In linea di principio possono essere concessi aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dalla certificazione sino alla fine dell’anno precedente. Le cartelle aperte che l’UFSP ha già considerato per un determinato richiedente non possono tuttavia essere computate una seconda volta. Pertanto deve essere indicato soltanto il numero delle nuove CIP aperte (lett. a).
Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP. La partecipazione deve essere corrisposta entro la presentazione della domanda (art 23a cpv. 3 LCIP). Nella domanda deve quindi essere dimostrata la compartecipazione dei Cantoni almeno nella stessa misura (lett. b).
Alla domanda vanno allegati inoltre il rapporto di gestione e il conto annuale (lett. c), al fine di consentire all’UFSP di verificare l’utilizzo dei fondi da parte della comunità di riferimento beneficiaria dei sussidi. In questo modo si tiene conto dell’articolo 25 LSu.