Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 6 pagine
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Modifica dell’ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente
Art. 16 Consenso
Oltre che con le vigenti modalità del consenso mediante firma autografa o firma elettronica qualificata (FEQ), in virtù dell’articolo 3 capoversi 1 e 1bisLCIP sarà possibile aprire la CIP con validità giuridica anche mediante uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP; RS 816.11). Per poter ottenere uno strumento di questo tipo il paziente deve identificarsi (art. 24 OCIP). In questo modo si assicura che una nuova CIP sia effettivamente aperta dalla persona autorizzata e si tiene debitamente conto dei requisiti d’identificazione del paziente da parte delle comunità di riferimento conformemente all’articolo 17 capoverso 1 lettera b OCIP. Al contempo lo strumento d’identificazione garantisce in qualsiasi momento la tracciabilità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1bisLCIP (autenticazione a due fattori, messa a verbale ecc.).
Art. 10 Disposizione transitoria
Se la presente ordinanza sugli aiuti finanziari entra in vigore soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5 capoverso 1, le comunità di riferimento non avranno la possibilità di richiedere aiuti finanziari nel corso del primo anno. Si deve tuttavia evitare che le comunità ricevano i primi aiuti finanziari soltanto dopo circa un anno dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Pertanto nel corso del primo anno il termine di presentazione deve essere prorogato al 15 settembre, ottobre o novembre, in funzione della data di entrata in vigore. Al contempo il termine per l’emanazione della decisione deve essere fissato con sufficiente anticipo entro la fine dell’anno (cpv. 2) e gli aiuti finanziari devono potere essere versati subito dopo l’emanazione della decisione (cpv. 3). In questo modo si può garantire che gli aiuti finanziari siano concessi e versati prima della fine dell’anno civile.
Art. 11 Entrata in vigore
Il progetto di finanziamento transitorio entra in vigore alla data che sarà definita dal Consiglio federale. Le domande di aiuti finanziari saranno consentite fino all’entrata in vigore della revisione completa, ancora da definire, della LCIP, a condizione che l’importo e la validità del limite di spesa fissato dal Parlamento siano sufficienti. Le disposizioni sul finanziamento transitorio saranno quindi abrogate presumibilmente insieme al decreto del Consiglio federale sull’entrata in vigore di tale revisione completa.