Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Per permettere la verifica dei requisiti di cui all’articolo 23a capoverso 4 LCIP, la comunità di riferimento richiedente deve infine indicare se beneficia di altri sussidi federali (lett. d). In questo contesto si pensi in particolare ad aiuti finanziari ai sensi della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1).
Capoverso 3:
Se il termine supplementare trascorre senza esito o se la documentazione allegata continua a essere incompleta anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda. Questo criterio serve a garantire uno svolgimento economico della procedura di domanda. Inoltre, dal canto loro le altre comunità di riferimento non vogliono dover aspettare il sostegno finanziario per colpa delle omissioni di un richiedente.
Le informazioni da inserire nella domanda sono facilmente ottenibili, per cui è sufficiente un unico termine supplementare. La decisione di non entrare nel merito, inoltre, non ha alcuna forza giuridica materiale. Pertanto la domanda relativa alle CIP aperte in questione può essere ripresentata l’anno successivo, tenendo conto anche delle nuove aperture aggiuntive. Eccezione: le disposizioni sugli aiuti finanziari sono state nel frattempo abrogate. In tal caso, la domanda non potrebbe più essere presentata e gli aiuti finanziari per le relative aperture decadrebbero definitivamente.
Capoverso 4:
L’UFSP metterà a disposizione delle comunità di riferimento gli appositi moduli unitamente a una guida specifica, affinché le domande possano essere valutate il più celermente possibile e in modo non arbitrario.
Art. 6 Decisione
Capoverso 1:
Il termine del 31 agosto consente all’UFSP di esaminare attentamente le domande presentate. Inoltre il fatto di avere una data prefissata garantisce anche ai richiedenti una certa sicurezza di pianificazione, poiché sanno entro quando giungerà la decisione in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
Capoverso 2:
Nella decisione devono essere specificati almeno il numero delle CIP aperte considerate per il calcolo degli aiuti (lett. a) e i contributi cantonali computabili (lett. b). In questo modo si ottiene l’ammontare complessivo dell’aiuto finanziario che sarà corrisposto a ciascuna comunità di riferimento (lett. c).
Il beneficiario ha così un’idea dei parametri essenziali per il calcolo dell’aiuto finanziario nonché delle somme concesse nell’anno in questione. Per la comunità di riferimento deve essere chiaro, nell’ottica di domande future, quante CIP sono già state prese in considerazione (art. 3 cpv. 1). Lo stesso vale per i dati riguardanti i contributi cantonali. Questo consente di sapere con chiarezza per gli anni successivi quanti contributi degli anni precedenti potrebbero ancora essere presi in considerazione. L’ammontare dei contributi cantonali ancora computabili è stabilito in maniera vincolante con la decisione sull’aiuto finanziario (contributi cantonali computabili al netto dell’aiuto finanziario concesso).
Devono poi essere definite le modalità di pagamento (lett. d): nello specifico, l’aiuto finanziario concesso sarà versato sul conto indicato dal beneficiario (in precedenza o in un momento successivo) entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 8).
Non da ultimo, occorre inserire un rimando all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7 e alle disposizioni penali della legge sui sussidi (lett. e e f).
Art. 7 Obbligo di comunicazione
Le comunità di riferimento sono tenute a comunicare all’UFSP cambiamenti sostanziali relativi ai requisiti per l’attribuzione degli aiuti finanziari. A titolo esemplificativo, può trattarsi di altri sussidi federali ottenuti nel frattempo o di una cessazione completa o parziale dell’attività di una comunità di riferimento. Il rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari deve essere sempre garantito. Di conseguenza l’UFSP deve essere immediatamente informato in merito a eventuali variazioni.
Art. 8 Pagamento
L’articolo 8 disciplina le modalità di pagamento. L’aiuto finanziario per le CIP aperte nel periodo in questione può essere corrisposto soltanto quando la decisione positiva sull’aiuto finanziario è passata in giudicato.
Art. 9 Modifica di un altro atto normativo