Progetto
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 8 pagine
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Legge sul trasporto di merci 742.41
Art. 4 Espropriazione
Per la costruzione di impianti di trasbordo e di carico può essere esercitato il diritto d’espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.
Art. 8 Contributi d’investimento per impianti di trasbordo e di carico
1La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo e di carico.
2Può accordare contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero se l’investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino.
3Il contributo della Confederazione ammonta al 40–60 per cento dei costi computabili. Per progetti d’importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all’80 per cento.
4I costi computabili per elemento d’impianto possono essere determinati mediante importi forfettari.
5Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e della protezione dell’ambiente della Confederazione, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.
6La Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono convenuti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.
7Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d’investimento sono concessi soltanto se ne è garantito l’accesso non discriminatorio.
8Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d’investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l’ammontare degli importi forfettari per elemento d’impianto.
9L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
Art. 8a Promovimento dell’infrastruttura portuale per il trasporto di merci
sul Reno
1La Confederazione può promuovere finanziariamente l’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.
2La Confederazione, rappresentata dall’UFT, i Cantoni d’ubicazione e il gestore dell’infrastruttura portuale stabiliscono per contratto le superfici e le installazioni dell’infrastruttura portuale.
5 RS 711