Progetto
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 8 pagine
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Legge sul trasporto di merci 742.41
Art. 10 Innovazioni tecniche
1La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e idrovia.
2Promuove, con contributi a fondo perso forfettari, l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale per i veicoli impiegati per il trasporto di merci per ferrovia.
3Il contributo d’investimento della Confederazione ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente, al massimo al 60 per cento dei costi computabili.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.
5L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
Art. 10a Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima
1La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia che nell’effettuare i trasporti consentono una riduzione determinante delle emissioni di gas serra.
2Può inoltre concedere contributi d’investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.
4L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
Art. 13 cpv. 2
2Prima di decidere, l’autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all’UFT affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario.
Art. 16 cpv. 3
3I dispositivi di raccordo sono di proprietà del gestore dell’infrastruttura. Sono fatte salve diverse disposizioni contrattuali tra il raccordato diretto e il gestore dell’infrastruttura.
Titolo dopo l’art. 19a