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Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 8 pagine

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742.41 Ferrovie

3La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e il gestore dell’infrastruttura portuale concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni è anticipatamente convenuta l’offerta di prestazioni sulla scorta degli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei piani d’esercizio del gestore dell’infrastruttura portuale.

4Il gestore dell’infrastruttura portuale concede l’accesso non discriminatorio alla sua infrastruttura.

5Se il gestore dell’infrastruttura non è in grado di fornire l’offerta di prestazioni convenuta coprendone i costi, la Confederazione indennizza i costi non coperti d’intesa con i Cantoni d’ubicazione, per quanto sia necessario per mantenere l’infrastruttura in buono stato e nella misura convenuta.

6La Confederazione può accordare contributi d’investimento per misure d’adeguamento alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica nonché per misure d’attuazione di imperativi della protezione dell’ambiente e del clima. Le misure e i contributi d’investimento devono essere stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.

7La Confederazione può inoltre accordare contributi d’investimento, sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, per la costruzione di infrastrutture portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

8I mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

Art. 9

Abrogato

Art. 9a Contributi di trasbordo e di carico

1La Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni carro ferroviario operato nell’ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.

2Le condizioni di concessione e l’importo dei contributi forfettari tengono conto degli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e della protezione dell’ambiente della Confederazione e incentivano ulteriori trasporti per ferrovia.

3Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e l’importo dei contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di carri ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.

4La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all’articolo 8 capoverso 6.